La teoria del diritto del «Giovane» Bulygin

AutorRiccardo Guastini
Páginas179-210
9. LA TEORIA DEL DIRITTO
DEL «GIOVANE» BULYGIN
Riccardo GUASTINI*
Non è facile distinguere e separare la teoria del diritto di Eugenio
B (d’ora in poi EB) da quella di Carlos A. Non solo per
i numerosi lavori rmati in coppia 1, ma anche per un’altra ragione.
Da un lato, diversi lavori di Eugenio, a partire dagli anni Settanta del
secolo scorso, elaborano idee pregurate nel seminale Normative Systems
(1971), scritto a quattro mani con Carlos 2. Dall’altro, alcune delle idee co-
struite in Normative Systems, e poi ancora sviluppate in lavori successivi
di Carlos Eugenio Bulyrrón, erano state a loro volta pregurate nei saggi
«giovanili» di Eugenio degli anni Sessanta 3.
In questo lavoro, cerco di esporre la teoria del diritto del «giovane»
B, a partire da alcuni suoi saggi degli anni Sessanta 4, antecedenti
Normative Systems.
* Istituto Tarello per la Filosoa del diritto. E-mail: guastini@unige.it.
1 Che includono alcuni, ma solo alcuni, dei saggi raccolti in A e B,
1991, nonché il volumetto A y B, 1979.
2 Normative Systems è del 1971 (A e B, 1971a). Nello stesso anno Carlos
ed Eugenio avevano pubblicato un saggio, in forma di piccolo libro, dedicato alle lacune (A-
 e B, 1971b). Questo saggio sarà poi rifuso nella versione castigliana —che non è una
mera traduzione— di Normative Systems (A e B, 1974). La versione italiana di
Normative Systems (A e B, 2005) risulta da una collazione della versione inglese
e di quella castigliana. La nuova edizione castigliana (A e B, 2012) ricalca la ver-
sione italiana, come chiarisce lo stesso EB nella «Nota aclaratoria a la segunda edición».
3 Eugenio ha generosamente dichiarato in un’occasione: «la grande maggioranza delle
idee contenute nei libri e negli articoli pubblicati a quattro mani proveniva da Carlos» (B-
, 2008: 273).
4 Non ho potuto vederli tutti.
180 RICCARDO GUASTINI
Non si tratta, ovviamente, di una teoria «generale» del diritto. Tut-
tavia, nelle opere del giovane EB si incontrano tesi assai rilevanti su una
grande varietà di temi giuslosoci della massima importanza, che van-
no dalla forma logica delle norme giuridiche alla semantica dei concetti
giuridici, dalla validità all’efcacia delle norme, dalla forma logica delle
proposizioni della scienza giuridica alla struttura logica delle sentenze.
1. OBBLIGHI E FONTI DI OBBLIGHI
1. Uno dei primi lavori di EB —un saggio sulla «natura giuridica»
della cambiale 5— è, se non erro, l’unico suo lavoro di meta-giurispruden-
za: anzi di meta-dottrina, dovrei dire. EB discute —anzi «dissolve», come
dice lui stesso— le tesi dogmatiche elaborate dai giuristi intorno alla fonte
dell’obbligazione cambiaria per spiegare il suo carattere «astratto».
Lo stile di EB —il suo modo di procedere— è strettamente analitico 6. Si
tratta non già (questione ontologica) di scoprire che cosa realmente siano
la obbligazione cambiaria e/o la sua fonte 7, bensì (questione concettuale
o semantica) di elucidare il signicato dei termini coinvolti: specialmente
il concetto di «obbligo» 8 e di «fonte». Il problema dogmatico, insomma,
è ridotto a una questione di analisi del linguaggio. Ed è ovviamente sba-
gliato pensare, come molti giuristi pensano, che dietro ogni parola debba
esservi un ente o una proprietà, che ogni parola debba avere riferimento
semantico.
5 B, 1961a. Il saggio, pubblicato in forma di piccolo libro, è impreziosito da una
prefazione di Genaro C (C, 1961). Il quale osserva che la ricerca, da parte di molti
giuristi, della «natura giuridica» (o della «essenza») dell’una o dell’altra istituzione è ricerca
di un ente ovviamente inesistente, sicché è fatalmente destinata al fallimento. Tuttavia, dice
C, questa ricerca non è ne a sé stessa: risponde al desiderio dei giuristi di procurar-
si strumenti concettuali e argomentativi per colmare lacune (di cui pure, spesso, essi negano
l’esistenza) e per decidere casi dubbi, senza ricorrere ad argomenti di tipo consequenzialista.
A dire il vero, le elucubrazioni dei giuristi sulla «natura giuridica» di una istituzione sono
quasi sempre funzionali alla costruzione di norme inespresse, del tutto indipendentemente
dall’esistenza di lacune.
6 In B, 1966, EB scrive: «il compito della losoa giuridica non è attribuire nuovi
signicati a vecchi termini, ma elucidare i signicati che questi termini hanno nella scienza giu-
ridica». EB, non diversamente da R, 1958 e da T, 1970, concepisce la losoa del di-
ritto come meta-scienza (giuridica). Vedi anche B, 2008, 273ss.: «la losoa in generale e
la losoa del diritto in particolare non si occupano della realtà, giacché questo è l’oggetto delle
diverse scienze, ivi inclusa la scienza giuridica. [...] La losoa [è] essenzialmente analisi con-
cettuale. Da questo punto di vista, la losoa del diritto consiste fondamentalmente nell’analisi
dell’apparato concettuale mediante il quale i giuristi pensano questo fenomeno complesso che
chiamiamo «diritto»». Vedi anche G, 2012.
7 Le tesi intorno alla «natura giuridica» di un istituto —dice EB in uno scritto coevo
(B, 1961b)— sono tecniche «pseudo-metasiche», con le quali sovente i giuristi non già
descrivono il diritto vigente, bensì mascherano le loro proposte di modicarlo per via di inter-
pretazione.
8 L’obbligazione cambiaria non è che una sottoclasse della classe degli obblighi. La lin-
gua castigliana (come le lingue latina, inglese, francese, e forse altre lingue ancora) ha un solo
vocabolo, «obligación», sia per l’operatore deontico «obbligo», sia per ciò che nel linguaggio
giuridico italiano si dice «obbligazione», ossia un obbligo che ha ad oggetto una prestazione di
contenuto patrimoniale.
LA TEORIA DEL DIRITTO DEL «GIOVANE» BULYGIN 181
2. Secondo EB, che adduce ad esempi alcune disposizioni del codice
civile (argentino), le norme giuridiche presentano una forma logica comu-
ne: sono condizionali materiali, in cui l’antecedente è una proposizione
che si riferisce a fatti —i fatti condizionanti, per l’appunto: la «fattispecie»,
nel linguaggio giuridico italiano— e il conseguente è un obbligo (di fare o
di omettere alcunché), ossia una proposizione modalizzata deonticamen-
te. Diciamo (anche se non è questa la notazione usata da EB):
(1) «Se p, allora Oq».
Ma un obbligo giuridico —altra cosa, dice EB, è un obbligo morale— è
un obbligo al cui mancato adempimento deve seguire una sanzione. Così
è per denizione, a quanto sembra di capire: in diritto, «obbligo» implica
«sanzione» (non si dà obbligo senza sanzione) e viceversa. Sicché la norma
che impone un obbligo è concettualmente connessa ad un condizionale
ulteriore, il cui antecedente è l’obbligo, e il cui conseguente è un altro con-
dizionale che connette la sanzione all’inadempimento («s» sta per la pro-
posizione che descrive la sanzione).
(2) «Se Oq, allora (se non q, allora Os)» 9.
Quest’ultimo condizionale («Se inadempimento, allora obbligo di san-
zionare») è detto, da EB, «conseguenza giuridica». Per esempio, (i)«SeX
ha stipulato un contratto di locazione, allora ha l’obbligo di pagare il cano-
ne», (ii)«Se X ha l’obbligo di pagare il canone, allora [conseguenza giuri-
dica] deve essere sanzionato qualora non lo paghi».
Ebbene, il signicato del vocabolo «obbligo» nel linguaggio giuridico
è dato dalla congiunzione di questi due condizionali. In altre parole, «ob-
bligo» è termine privo di riferimento semantico, non denota alcunché nel
mondo: è solo il «termine medio» —una sorta di connettivo sui generis 10
tra certi fatti condizionanti e l’obbligo di irrogare la sanzione. Come tale,
può essere eliminato senza perdita di signicato:
(3) «Se p, allora (se non q, allora Os)».
Per esempio, (iii) «Se X ha stipulato un contratto di locazione (p), allora
deve essere sanzionato (Os) qualora non lo paghi (non q)».
La fonte di ispirazione di EB è ovviamente il famoso saggio di Alf R
sul concetto di proprietà 11. Senonché l’analisi di R ha ad oggetto i con-
cetti cosiddetti «sistematici» della dogmatica (quali proprietà, appunto,
ma anche cittadinanza, matrimonio, possesso, etc.). EB, sorprendentemen-
te, estende l’analisi ad una modalità deontica 12.
9 Secondo EB, l’enunciato (1) è una norma; per contro, l’enunciato (2) è non una norma,
ma una «proposizione analitica», ancorché non tautologica. Evidentemente, EB considera ne-
cessariamente vera (cioè vera per denizione) la connessione tra obbligo e sanzione: se non
c’è sanzione, allora non c’è obbligo. È una classica tesi giuspositivistica (B, A,
K).
10 Il nesso di «imputazione» (Zurechnung) direbbe K.
11 R, 1951.
12 In verità, EB non sembra avere una tesi del tutto coerente in proposito. Si domanda se
«obbligo» si riferisca alla fattispecie o alla conseguenza giuridica (e osserva che, nel comune
linguaggio giuridico, si riferisce alla conseguenza giuridica). Ma, se «obbligo» è un termine

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