Mandato di arresto europeo e consegna 'automatica' del cittadino di stato terzo residente o dimorante in Italia

AutorGiovanna Naddeo
Cargo del AutorDottoranda di ricerca, curriculum internazionalistico-europeo-comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno
Páginas294-310
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CAPÍTULO 14
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E CONSEGNA
“AUTOMATICA” DEL CITTADINO DI STATO TERZO
RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA
GIOVANNA NADDEO
Dottoranda di ricerca, curriculum internazionalistico-europeo-comparato,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno
1. INTRODUZIONE
A prescindere dalla titolarità o meno dello status di cittadino europeo,
l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali riconosce a “ogni individuo”
il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Tale dispo-
sizione, come esplicitato dalle Spiegazioni alla Carta, corrisponde
all’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, la quale – nell’ambito di un’attività ermeneutica dinamica
ed evolutiva della suddetta norma convenzionale – non ha mancato di
elaborare autonome definizioni di “vita privata” e di “vita familiare". In
via approssimativa, mentre quest’ultimo concetto fa riferimento all’esi-
stenza di stretti legami familiari (non necessariamente di natura biolo-
gica o giuridica) effettivamente sussistenti tra due o più individui403, la
nozione di “vita privata” ricomprende tanto la sfera più intima e riser-
vata del singolo, quanto l’insieme di relazioni personali, sociali, cultu-
rali ed economiche sviluppate nel contesto territoriale in cui egli sia
radicato404.
Orbene, in materia migratoria l’art. 8 CEDU ha assunto una particolare
rilevanza in tema di allontanamento, a seguito di condanna penale, dello
straniero legalmente soggiornante: considerata la necessità di un
403 Corte europea dei diritti dell’uomo, inter alia, Paradiso and Campanelli v. Italy (Grand Cham-
ber), App. No. 25358/12, sentenza del 24 gennaio 2017, par. 140.
404 Corte europea dei diritti dell’uomo, inter alia, Denisov v. Ukraine (Grand Chamber), App. No.
76639/11, sentenza del 25 settembre 2018, parr. 95-96.
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congruo bilanciamento tra, da un lato, l’esigenza dello Stato di tutelare
l’ordine e la sicurezza pubblica e, dall’altro, l’interesse del singolo a
non esser sradicato dal territorio in cui abbia intessuto legami signifi-
cativi con la comunità di accoglienza405, la Corte di Strasburgo ha indi-
viduato una serie di criteri da prendere in considerazione406 (tra questi,
la natura e la gravità del reato commesso, la durata del soggiorno nello
Stato ospitante e la solidità dei legami sociali, familiari e culturali ivi
sviluppati) al fine di valutare la proporzionalità della misura di allonta-
namento rispetto al diritto dello straniero alla tutela della propria vita
privata e familiare407.
Nella medesima prospettiva, la “non automaticità” dell’allontanamento
è stata altresì confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,
la quale, con riferimento allo status del soggiornante di lungo periodo,
ha sottolineato che, qualora il cittadino extraeuropeo costituisca una
minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la
pubblica sicurezza408, la pronuncia del provvedimento espulsivo
debba esser subordinata a una valutazione case by case svolta dalle au-
torità nazionali competenti sulla base di criteri pressocché analoghi a
quelli elaborati dalla Corte di Strasburgo, ovverosia la durata del sog-
giorno nello Stato membro ospitante, l’età dell’interessato, le conse-
guenze per l’interessato e per i suoi familiari, i vincoli con il Paese di
soggiorno o l’assenza di vincoli con il Paese di origine409. Mutatis mu-
tandis, tali considerazioni risultano altresì significative sul versante di
un altro volet dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ossia
quello della cooperazione giudiziaria in materia penale, e, più specifi-
catamente, nel caso di mandato di arresto europeo spiccato nei confronti
405 Corte europea dei diritti dell’uomo, inter alia, Khan v. Denmark, App. No. 26957/19, sentenza
del 12 gennaio 2021, par. 57.
406 Corte europea dei diritti dell’uomo, inter alia, Boultif v. Switzerland, App. No. 54273/00, sen-
tenza del 2 agosto 2001, par. 48; Üner v. the Netherlands (Grand Chamber), App. no. 46410/99,
sentenza del 18 ottobre 2006, par. 59; Unuane v. the United Kingdom, App. No. 80343/17,
sentenza del 24 novembre 2020, parr. 70-74.
407 Art. 8, par. 2 CEDU.
408 Art. 12, par. 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
409 Corte di giustizia, López Pastuzano, causa C-636/16, sentenza del 7 dicembre 2017, parr.
26-27.

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