Rilievi comparati sul fondamento morale della disciplina della prova illecita nel processo penale e civile

AutorCarlo Vittorio Giabardo
Cargo del AutorProfessore tenure-track a tempo completo, Diritto Processuale Civile. Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima)
Páginas57-71
57
RILIEVI COMPARATI SUL FONDAMENTO MORALE
DELLA DISCIPLINA DELLA PROVA ILLECITA NEL
PROCESSO PENALE E CIVILE
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Professore tenure-track a tempo completo, Diritto Processuale Civile
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima)
1. INTRODUZIONE. L’AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA ILLECITA COME
PROBLEMA MORALE
Ciò che mi propongo di argomentare, nelle brevi pagine che seguono, è la
natura etica (o morale, che dir si voglia) della scelta relativa al modo di trattare e
disciplinare la prova illecita nel processo, ai fini del giudizio.
Non è mia intenzione, in questa sede, soffermarmi sul significato preciso
da attribuire all’espressione “prova illecita” o “prova proibita” –problema,
peraltro, tormentatissimo, in cui spesso i disaccordi verbali e “di etichetta” hanno
il sopravvento 2. Quello che voglio invece affermare è che, una volta accertata
l’illiceità di una certa prova, comunque la si intenda, tanto nel giudizio penale
1 Membro ordinario del gruppo di ricerca “Prodejus” (Proceso, Derecho y Justicia), PUCP. Investigador,
Càtedra de Cultura Jurídica (Universidad de Girona, Grupo de Filosofía del Derecho). Dottore di ricerca (PhD) in
Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Torino (Italia).
2 Per chiarezza, dal punto di vista concettuale, ritengo che per “prova illecita” si debba intendere
esclusivamente quella prova ottenuta o formata fuori dal processo in un modo che vulnera il diritto
sostanziale (si pensi ai casi tipici del documento rubato, dell’intercettazione conseguita senza autorizzazione
o senza convalida) e non, invece, la prova entrata o assunta nel processo in contrasto con regole processuali
(in rapporto alla quale possiamo parlare, invece, di prova illegittima). Sul punto, con ampiezza, con riguardo
al processo civile, P, L. La prova illecita nel processo civile, Giappichelli, 2017, passim, ma spec. pp.
146, 147, 155, il quale valorizza, nel richiamo alle norme sostanziali, l’elemento distintivo della presenza
della sanzione; v. anche I., voce “Prova illecita (diritto processuale civile)”, in Enc. Dir., Annali, X, Giuffré,
2017, p. 681 ss. Se vogliamo poi attenerci a definizioni ancora più ristrette, la prova illecita sarebbe solo
quella ottenuta con violazione di diritti o libertà fondamentali, in ipotesi protetti costituzionalmente (nel
qual caso si parla di “prova incostituzionale”; v., ad es., C, L. P. “L’inutilizzabilità “assoluta” delle
prove incostituzionali”, in Studi in onore di M. Romano, Napoli, 2011, p. 2773 ss. e anche in Rivista di diritto
processuale, 2011, p. 30 ss.), salvo la consapevolezza che, a ben guardare, tutte (o quasi) le violazioni che si
verificano in questi casi incidono su beni di rango costituzionale (la proprietà, il domicilio, la riservatezza

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