Patti di famiglia: il testo approvato definitivamente dal Senato

AutorCol.legi de Notaris de Catalunya
Páginas57-62

Page 57

Senato: "Archivio delle notizie 31 gennaio 2006

Patti di famiglia: si definitivo della 2a Commissione in sede deliberante

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato in via definitiva, in sede deliberante, il ddl 3567 ("Modifiche al códice civile in materia di patto di famiglia", giá approvato dalla Camera). Il provvedimento, votato all'unanimitá, consentirá agli imprenditori di garantiré una successione certa nell'interesse dell'azienda, mediante una deroga al genérale principio di divieto dei patti successori di cui all'articolo 458 del códice civile, prevedendo la liceitá di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprenditore o di chi é titolare di partecipazioni societarie."

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 3567

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SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV

3567

Atiesto che la 2a Commissione permanente (Giustizia), il 31 gennaio 2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Buemi, Benvenuto, Albertini, Boato, Brugger, Carli, Ceremigna, Collé, Craxi, Damiani, Di Gioia, Giacco, Grotto, Illy, Intini, Magnolfi, Mazzuca, Meduri, Milioto, Molinari, Morgando, Nigra, Papini, Pappaterra, Pisicchio, Quartiani, Spini, Villetti e Zanella, giá approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche al códice civile in materia di patto di famiglia Art. 1.

  1. Al primo periodo dell'articolo 458 del códice civile sonó premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».Page 58

    Art.2.

  2. Al libro II, titolo IV, del códice civile, dopo l'articolo 768 é aggiunto il seguente capo:

    Capo V-bis.

    DEL PATTO DI FAMIGLIA

    Art. 768-bis. - (Nozione). - É patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piú discendenti.

    Art. 768-ter. - (Forma). -A pena di nullitá il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

    Art. 768-quater. - (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

    Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o...

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