Firme digitali, canali sicuri e chiavi biometriche

AutorManlio Cammarata
CargoDirector Interlex

Ritorniamo su un argomento che abbiamo sfiorato diverse volte in queste pagine, perché è fonte di grande confusione e oggetto di uscite a volte strampalate: i rapporti tra la firma digitale e le esigenze di sicurezza del commercio elettronico.

In senso tecnico la firma digitale è il risultato di una particolare procedura di applicazione della chiave segreta di un cifrario asimmetrico al documento da firmare. Il suo valore è legato sostanzialmente alla serietà del certificatore (Certification Authority nel linguaggio dell'internet) che pubblica l'altra chiave della coppia - detta appunto "chiave pubblica" - testimoniando l'identità del soggetto al quale essa è attribuita.

In senso legale, oggi in Italia, la firma digitale è quella che rispetta la normativa in vigore, cioè il DPR 513/97 e le regole tecniche stabilite con il DPCM 8 febbraio 1999. Questa firma serve a rendere un documento informatico "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge" e la sua validità deriva dalla pubblicazione del certificato della corrispondente chiave pubblica da parte di un certificatore iscritto in un apposito elenco tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dal punto di vista sostanziale è una firma digitale esattamente come quella descritta prima, ma è generata e certificata secondo procedure molto severe che offrono un livello di sicurezza estremamente elevato contro possibili contraffazioni.

Solo questa firma conferisce validità legale al documento informatico, nel senso che sostituisce tutto l'armamentario di firme, timbri, filigrane e quant'altro è stato inventato nei secoli per testimoniare l'autenticità di un documento. Inoltre offre una serie di indicazioni certe sull'autore del medesimo, come si legge nell'articolo 10 delle regole tecniche:

Art. 10 - Firma digitale

  1. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

  2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

  3. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

    La...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR