Surrogazione di maternità e tutela del minore in Italia: fra divieti (esistenti) e protezione (inesistente)

AutorAlessandra Cordiano
Páginas258-282
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SURROGAZIONE DI MATERNITÀ E TUTELA DEL MINORE IN ITALIA:
FRA DIVIETI (ESISTENTI) E PROTEZIONE (INESISTENTE)
ALESSANDRA CORDIANO
Professore Associato. Università di Verona
1. LE ORIGINI DEL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ IN SENSO GIURIDICO E
LA SUA POSSIBILE ESTENSIONE ALL’AREA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E
DELLA FILIAZIONE
Come è stato correttamente affermato 1, il concetto di autoresponsabilità viene
sovente utilizza to in a mbiti a nche molto eterog enei del diritto privat o e pubblico2.
La st essa do ttr ina civilistica risalente fa uso del termine, premurandosi di
distinguere il principio in parola dal concetto della responsabilità verso terzi:
intendendo, pertanto, con il termine autoresponsabilità, quell’insieme di
conseguenz e “di un comporta mento che non incida nella tutela di un interesse alieno
o di un interesse generale”, specificandosi, tuttavia, come necessità giuridica di
subire gli effetti di un atto posto in essere o della sua omissione3. Pur tuttavia, stante
l’assenza di una definizione a riguardo e a front e dell’evoca zione del principio a
fondament o della soluzione interpretativa di probl emi concreti anc he molto
eterog enei4, a ppare (ancora) opportuna una riflessione in punto5. Se, da un lato, gli
1 V. CAREDDA, Autoresponsabilità e autonomia privata, Torino, 2004, p. 1.
2 Dall’area penalistica (A. SERENI, Istigazione al reato e autoresponsabilità: sugli incerti confini del con-
corso morale, Padova, 2000, diffusamente) a quella lavoristica (G. MARRA, Doveri datoriali di cautela, autores-
ponsabilità del datore e personalità della responsabilità penale, in nota a Cass. pen., 3 marzo 2016, e Cass. pen.,
27 gennai o 2016, in Dir. pen. proc., 2016, p. 134). Si veda a nche F. ADDIS (a cura di), Ricerche sull’eccezione di
insicurezza, Milano, 2006, p. IX s. In ambito civilistico, solo per citarne alcuni e i più recenti, v. S. PAGLIANTINI, A
proposito dell’art. 2929 bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza, in Europa dir.
priv., 2017, p. 167; D. PIRILLI, Le polizze Unit Linked (ancora) al vaglio della giurisprudenza, in Resp. civ. prev.,
2017, p. 574, in commen to ad App. Mila no, 11 magg io 2016; F. BRIOLINI, Note in tema di assegno bancario trat-
to dall’amministratore infedele senza spendere il nome sociale, in Banca borsa tit. cred., 2017, p. 393, in com-
mento a Trib. Venezia , 22 gennaio 2016. Infine, si veda in ambito amministrativistico, Tar Napoli, 15 maggio
2017, in D&G, 2017, p. 7, con nota di S. MANZELLI, In sede di gara occorre sempre dire la verità e non è previsto
alcun soccorso.
3 In questo senso si esprime S. PUGLIATTI, Autoresponsabilità, in Enc. dir., IV, Mil ano, 1959, part . p. 454 e p.
457.
4 A titolo d’esempio, si veda E. AL MUREDEN, Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del
produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, in nota a Cass.,
Surrog azione di ma ternità e tutela del minore in It alia:
fra di vieti (esistent i) e protezione ( inesistente)
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studi in materia di autonomia privata6 espri mono in maniera consolidata una
stretta connessione fra responsabilità e libertà, quali termini inscindibili e
logicamente collegati; dall’altro, analogamente, anche con riferimento
all’autoresponsabilità, occorre dare come presupposta un’analoga intensa relazione.
Libertà e autoresponsabilità sono certamente nozioni correlate7, così che, in termini
sommari, si può ritenere vero affermare che “l’inquadra mento sistema tico del
concetto di autoresponsabilità risulti (…) dal rapporto tra la libertà, quale
possibilità di prender e una da ta inizia tiva e assumere un da to contegno rispetto a d
un determin ato interesse propr io e la responsa bilità r elativa ”8.
Ora, dando per acquisita la ricostruzione del principio di autoresponsabilità
secondo quanto sommariamente esposto, v’è da chiedersi se e in quali termini il
concetto sia esportabile oltre l’ambito proprio dell’autonomia privata, secondo i
tradizionali confini del negozio giuridico e dei rapporti giuridici patrimoniali, per
estendersi nel contesto del diritto di famiglia e della filiazione9. Solo di recente,
infatti, l’area del diritto della famiglia e dei minori viene analizzata alla luce del
sez. lav., 12 ottobre 2012, n. 17438, in Corr. giur., 2013, p. 327; Tribunale Pesca ra, 2 mag gio 2012, in Resp. civ.,
2012, p. 827, con not a di G. FACCI in tema di cose in cu stodia; Cass., 16 febbra io 2010, n. 3672, in Danno resp.,
2010, p. 790, con nota di U. VIOLANTE in tema di concorso della Pubblica amministrazione, quale danneggiata
da una società aggiudicataria di lavori pubblici.
5 Sulla teoria dell’autoresponsabi lità, oltre a S. PUGLIATTI, Autoresponsabilità, cit., p. 457; L. CARIOTA FE-
RRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1966, p. 69; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine gene-
rali del diritto civile, Napol i, 1989, p. 147; D. BARBERO, Il sistema di diritto privato, Tori no, 2001, p. 258; la
nozione è stata recentemente criticata da G. ALPA, I principi generali, in Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano,
1993, p. 395; per una efficace ri lettura del c oncetto, si veda a nche V. CAREDDA, Autoresponsabilità e autonomia
privata, cit., diffusamente, part. p. 85 ss. In senso diverso, N. IRTI, Persona e mercato, in Riv. dir. civ., 1995, I, p.
295 ss.
6 Ex multis, S. PUGLIATTI, Autonomia privata, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 366 ss.; S. ROMANO, Autono-
mia, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, qui ed. 1947, diffu samente ; L. FERRI, L’autonomia privata,
Milano, 1959, diffusamente; F. SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 369
ss.; E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico2, i n Tratt. dir. civ. it. Vassalli, XV, 2, Torino, 1960, p. 39 ss.; F.
CALASSO, Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano, II ed., rist., Milano, 1967, diffusamente; P.
RESCIGNO, Appunti sull’autonomia negoziale, in Giur. it., 1978, c. 113 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale3,
Milano, 1980, p. 9; L. FRANZESE, Contratto negozio e lex mercatoria tra autonomia e eteronomia, in Riv. dir. civ.,
1997, p. 771 ss.; P. SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 1999, c. 229 ss.; G. GRISI,
L’autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell’economia, Milano, 1999, diffusame nte;
R. SACCO, Autonomia nel diritto privato, in Dig. disc. priv. (Sez. civ.), Torino, 2000, I , p. 518 ss.; P. PERLINGIERI, Il
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunirario delle fonti3, Napol i, 2006, p. 317
ss.; M. GIORGIANNI, Volontà, in Enc. dir., Mila no, 1993, XLVI, p. 1043 ss.; A. BARBA, Libertà e giustizia contrattuale,
in Studi in onore di P. Rescigno, III, Milano, 1998, p. 11 ss.; G.B. FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma,
Rimini, 1987, p. 43 ss.
7 Espr essamente i n questa prospet tiva, E . BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 45 ss., p.
165 ss.
8 Sono le parole di S. PUGLIATTI, Autoresponsabilità, cit., p. 454 s.
9 Per l’ingresso dell’aut onomia privata nell ’ambito del diritto della famiglia e delle persone, (respinta in
passato da A. CICU, Il diritto di famiglia. Teoria generale, (1914) r ist., Bolog na, 1978, diffusamente, il quale
considerava la famiglia un’istituzione rivolta al perseguimento di finalità a carattere pubblicistico, portatrice
di valori assolut i e trascendenti quelli dei suoi membri, così reputando il suo diritt o collocato in una zona in-
termedia fra il diritto privato e quello pubblico, con esclusione di ogni rilievo al l’autonomia dei sogget ti) non si
può che rimandare a F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, ra ccolto poi nei Saggi
di diritto civile, I, Na poli, 1961, p. 381 ss.

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