La riforma italiana della mediazione civile e le controversie del settore sanitario

AutorCarlo Pilia
CargoCargo Profesor de derecho privado de la Universidad de Cagliari (Italia)
Páginas13-30

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1. L’attuazione in Italia della Direttiva 2008/52/CE

L’iniziale quadro normativo italiano relativo al contenzioso medico legale ha subito una notevole evoluzione negli ultimi anni determinata principalmente dall’introduzione prima a livello europeo (Direttiva 2008/52/CE) e poi nazionale (Legge 69/2009 e D.Lgs. 28/2010) di una innovativa disciplina organica dedicata a taluni profili della mediazione delle controversie in materia civile e commerciale.

La riforma italiana ha reso la mediazione applica-bile alla maggior parte delle controversie vertenti sui diritti disponibili1. In particolare, come sarà precisato meglio, la mediazione è stata espressamente imposta per le domande giudiziarie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica, oltre che per quelle concernenti i contratti assicurativi. In tal modo è stato realizzato un radicale cambiamento di approccio nella gestione delle controversie nel settore sanitario, che trova nella mediazione e nelle iniziative di composizione stragiudiziale dei conflitti un momento fondamentale di attuazione delle tutele.

La risalente disciplina nazionale applicabile al contenzioso medico legale è scaturita dal tradizionale quadro normativo interno dominato dai principi gene-rali sulla responsabilità civile e penale e dalle regole processuali che sono rinvenibili nei rispettivi codici sostanziali e di rito2. La risoluzione extragiudiziale delle controversie, in termini generali, era affidata ai meccanismi compositivi tradizionali, anch’essi prevalentemente normati all’interno delle codificazioni italiane. I contenuti delle disposizioni, peraltro, sono stati progressivamente adeguati attraverso l’interpretazione evolutiva operata dal formante giurisprudenziale che ha fornito una rilettura costituzionalmente orientata dei tradizionali precetti codicistici. Sul piano sostanziale, sia civile che penale, infatti, si è assistito all’incessante processo di evoluzione giurisprudenziale che, soffermandosi sui principali aspetti della disciplina, ha determinato l’elaborazione di un innovativo regime speciale dedicato alla responsabilità medica.

Sul piano processuale, i tradizionali meccanismi civili di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono costituiti prevalentemente dalle figure generali dell’arbitrato, rituale e irrituale, della perizia tecnica, della conciliazione e della transazione3. Tali meccanismi risolutivi, con riferimento ai diritti disponibili oggetto della lite, trovano applicazione anche nelle controversie risarcitorie derivanti dalla responsabilità medica. Per esse, infatti, si registra l’affermazione delle più generali tendenze alla diffusione della composizione extragiudiziale al fine di soddisfare esigenze di tutela che non sono circoscritte alle sole parti contendenti e ai terzi direttamente lesi in quanto titolari di posizioni a vario titolo coinvolte nel trattamento medico. Nella risoluzione extragiudiziale delle controversie, soprattutto nel settore in esame, assumono rilievo valori e interessi generali che sono ascrivibili al contenimento dei costi e dei tempi del contenzioso giudiziario e alla salvaguardia dell’armonia e della coesione della comunità nel suo complesso. In tal senso, le istituzioni preposte sono state sollecitate a fornire a livello internazionale e nazionale nuove soluzioni adeguate a soddisfare il crescente fabbisogno di tutela. Siffatti esigenze hanno trovato riscontro nelle varie esperienze europee e nazionali di risoluzione extragiudiziale delle controversie in campo di responsabilità professionale sanitaria.

In questa prospettiva, in primo luogo e in termini generali, sul versante della tutela extragiudiziale si deve segnalare la fondamentale novità normativa comunitaria costituita dalla Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in

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materia civile e commerciale4. L’obiettivo perseguito è la garanzia di un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La direttiva, infatti, dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione (considerando n. 5). A tal proposito, si rileva che la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione, si osserva ancora quanto ai vantaggi conseguibili, hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera (considerando n. 8). I profili teleologici sono riferibili anche al contenzioso medico legale che, per tante e ancor più profonde ragioni, necessita della predisposizione di adeguati meccanismi di risoluzione consensuale dei conflitti tra i soggetti coinvolti, tra gli altri: pazienti, professionisti e strutture che erogano servizi sanitari e compagnie assicuratrici.

L’obiettivo dichiarato dall’art. 1 della direttiva 2008/52/CE, più precisamente, è quello di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. La stessa direttiva (art. 3) introduce una disciplina innovativa e comune delle tutele extragiudiziali da applicare in tutti i Paesi dell’Europa e, perciò, accompagna i contenuti norma-tivi con le fondamentali definizioni oggettive e soggettive, a cominciare da quelle concernenti la «mediazione» e il «mediatore».

La prima è da intendere come un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. La direttiva offre altresì la duplice precisazione che esso, per un verso, include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione e, per altro verso, esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima.

Per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la media-zione.

La disciplina comunitaria stabilisce i principi fondamentali che si devono applicare in tutte le legislazioni nazionali in materia di mediazione civile e commerciale per garantirne la qualità. Così si segnalano l’incidenza della domanda di mediazione sulla prescrizione e la decadenza (art. 8), la natura esecutiva dell’accordo raggiunto in mediazione (art. 6), il carattere riservato della procedura (art. 7), il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, efficacia e competenza (art. 4). A tal proposito, si stabilisce che gli Stati membri incoraggino in qualsiasi modo ritengano appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione. Inoltre, si prescrive che gli Stati membri incoraggino la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

La direttiva, inoltre, stabilisce che i principi comuni in essa stabiliti siano fondamentali, abbiano natura cogente e carattere minimale e, perciò, che ciascuno Stato debba rispettarli e farli osservare, potendo comunque attuarli nella legislazione nazionale mediante l’adozione di soluzioni normative rafforzate che comportino una maggiore tutela dei valori e dei soggetti protetti. Una tutela rafforzata, in ogni caso, si rende

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necessaria per i settori più delicati del contenzioso civile che coinvolgono valori di rango costituzionale e vedono lesi soggetti deboli meritevoli di una più intensa protezione rispetto alle controparti forti come, tra l’altro, accade nella responsabilità professionale sanitaria.

2. Il rafforzamento della tutela extragiudiziale

L’Italia si è orientata per tanti versi nel senso di realizzare un deciso rafforzamento della tutela extra-giudiziale delle controversie sia transnazionali che interne. Per affrontare la grave e cronica crisi che colpisce il sistema giudiziario e, probabilmente, per tentare di superare l’arretratezza strutturale nella diffusione delle tutele extragiudiziali...

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