Italia: Quali regole per l'informazione in rete?.

AutorMannlio Cammarata.
CargoDirector de www.Interlex.com

El presente articulo fue publicado originalmente en

Interlex.com 19.07.2000. http://www.interlex.com/tlc/cheli.htm

"Va affermandosi quindi una una definizione di testata giornalistica vincolata alla funzione e non al veicolo di diffusione o alla tecnologia implementata, fermo restando il problema di ancorare l'informazione off-line e on-line a maggiori certezze, quanto a finalità, professionalità e responsabilità".

Così si legge nella Relazione annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, illustrata dal presidente Cheli lo scorso 13 luglio (clic qui per i passaggi che ci interessano). A parte qualche riserva sull'uso della lingua italiana, sono affermazioni a prima vista condivisibili, ma che in realtà richiamano un groviglio di problemi.

Mettendo insieme l'informazione off line e quella on line per quanto concerne "finalità, professionalità e responsabilità", l'Autorità fa giustizia della polemica sulle velleità di "controllo" dei contenuti informativi on line da parte dei giornalisti della carta stampata. Ma proprio i requisiti di "finalità, professionalità e responsabilità", certo richiamati non a caso da un fine giurista qual è Enzo Cheli, impongono una riflessione sull'assetto giuridico dell'informazione in Italia e sulle proposte oggi in discussione per adeguare un sistema disegnato più di cinquant'anni fa.

Come tutti sanno, la legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 impone l'iscrizione di ogni quotidiano o periodico in un registro tenuto dal tribunale del luogo in cui la testata stessa è pubblicata. Condizione necessaria è la presenza di un "direttore responsabile", che deve essere un giornalista iscritto all'albo professionale. La mancata richiesta di iscrizione comporta una pena fino a due anni di reclusione per "stampa clandestina" (con tanti saluti all'articolo 21 della Costituzione).

Il regime sancito da questa legge si applica a tutto ciò che è "stampa o stampato": secondo le definizioni dell'articolo 1 sono "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". E' difficile far rientrare in questa definizione mezzi diversi, tanto che il legislatore ha dovuto estendere esplicitamente il regime della 47/48 alla radio e alla televisione con la legge 14 aprile 1975, n. 103 (per maggiori dettagli vedi L'informazione su Internet e le leggi sulla stampa).

Manca ancora un'estensione formale delle norme sulla stampa all'informazione...

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