Protosistemi di Giustizia Costituzionale: Il Corpo degli Efori nella Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799

AutorAntonello Lo Calzo
CargoUniversità degli studi di Pisa
Páginas251-305
Historia Constitucional, n. 14, 2013. http://www.historiaconstitucional.com, págs. 251-305
PROTOSISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: IL
CORPO DEGLI EFORI NELLA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA NAPOLETANA DEL 1799*
EARLY SISTEMS OF CONSTITUTIONAL
ADJUDICATION: THE COUNCIL OF THE EPHORS IN
1799 NEAPOLITAN REPUBLIC CONSTITUTION
Antonello lo Calzo
Università degli studi di Pisa
SUMARIO: I. PREMESSA: L’EFORATO NEL PROGETTO “PAGANIANO” DI
COSTITUZIONE. - II. LE ORIGINI DELL’ISTITUTO: I PRECEDENTI DEL
CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ. - 2.1. Segue: dal controllo di
costituzionalità degli atti normativi nelle costituzioni coloniali nordamericane al
judicial review. - 2.2. Segue: l’impossibile controllo di costituzionalità nella
Francia rivoluzionaria. - III. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ NEL
PENSIERO DI FRANCESCO MARIO PAGANO. - IV. LA STRUTTURA E LE
FUNZIONI DEL CORPO DEGLI EFORI. - V. LA CRITICA STORICA
SULL’EFORATO E IL SUO SENSO NELL’OTTICA DEL MODERNO DIRITTO
COSTITUZIONALE.
Resumen: La breve esperienza della Repubblica Napoletana del 1799 ha
lasciato in eredità un progetto di costituzione che, pur con le inevitabili
connessioni ad altri modelli stranieri, introduce istituti di grande modernità per la
storia del diritto costituzionale. Essa è il frutto delle idee politiche di Mario
Pagano che, attingendo alla propria formazione giuridica e filosofica, ha dato
vita ad un’istituzione che potesse fungere da garante della costituzionalità delle
leggi e da giudice dell’esercizio dei poteri dello Stato. A quest’organo, tanto
simile ad una moderna Corte costituzionale, Pagano darà il nome di Corpo degli
Efori.
Abstract: The short existence of the Neapolitan Republic in 1799 has
bequeathed us a constitutional draft that, even with the unavoidable links to
other foreign experiences, introduces institutions of great modernity in the
history of constitutional law. The constitution derived by the modern political
ideas of Mario Pagano that, inspired by his juridical and philosophical
education, created an institution with the mandate to guarantee the
constitutionality of laws and to judge the correct execution of State power. This
entity, so similar to a modern Constitutional court, would be named “Corpo degli
Efori” by Pagano.
Palabras clave: Costituzione napoletana del 1799, Francesco Mario Pagano,
Corpo degli Efori, Giustizia costituzionale
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Key Words: 1799 Neapolitan constitution, Francesco Mario Pagano, Council of
the Ephors, Constitutional adjudication.
I. PREMESSA: L’EFORATO NEL PROGETTO “PAGANIANO” DI
COSTITUZIONE.
La breve esperienza della rivoluzione napoletana del 17991ha lasciato ai
posteri, pur nella sua inevitabile fugacità e astrattezza, un progetto di
costituzione che, con le inevitabili interconnessioni che presenta rispetto ai
modelli francesi, si caratterizza per alcuni aspetti di “brillante” novità, soprattutto
per le concrete applicazioni che nei secoli a venire saranno fatte delle idee in
essa spiegate.
Pur essendo difficile stabilire con certezza la “paternità” del progetto2è
possibile affermare, scortati dalle approfondite indagini condotte da illustri storici
del diritto, che essa sia il frutto quasi esclusivo della mente di un grande giurista
e filosofo del ‘700, Mario Pagano, e al suo pensiero occorre rinviare per
comprendere a pieno il senso degli istituti disciplinati nel progetto3.
* All’Amico Giampiero Buonomo, inestinguibile fonte di prezioso ausilio.
1Se non brevissima, infatti, le sue vicende possono essere tutte racchiuse nell’esiguo arco
temporale che va dal gennaio del 1799, con l’ingresso a Napoli dei francesi al comando del
generale Championnet e l’occupazione di Castel S. Elmo da parte dei rivoluzionari, al giugno
del 1799 con la reazione e il ritorno del Re a Napoli. Per una cronologia più dettagliata della
rivoluzione napoletana del 1799 si vedano Mario Battaglini, Contributi per una storia del
controllo di costituzionalità delle leggi, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 71-72; Carlo Ghisalberti, Le
Costituzioni “giacobine” (1796-1799), Giuffrè, Milano, 1957, pp. 137-143; Mario Battaglini, Mario
Pagano e il progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana, Archivio Izzi, Roma, 1994,
pp. 13-17. Si veda, altresì, l’importante classico sulla rivoluzione napoletana di Benedetto
Croce, La rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti e ricerche, Laterza, Bari-Roma,
1961 (1912).
2La redazione del progetto era stata affidata al c.d. «Comitato di legislazione» (formato,
secondo un prima indicazione, da Pagano, Forges Davanzati, Albanese e Logoteta; secondo
una diversa formazione, da Pagano, Logoteta, Lauberg e Rossi). Tuttavia, Angelo Lanzellotti
nella sua edizione annotata del Progetto affermava che «gli autori del Progetto furono M.
Pagano, G. Logoteta e G. Cestari» e a tale affermazione si adeguò la dottrina successiva senza
ulteriori approfondimenti in particolare Luigi Negri, Genesi storica e giuridica della Costituzione
Napoletana del 1799, Baroni, Lucca, 1916, p. 75; ma, solo apparentemente, anche Gioele
Solari, Studi su Francesco Mario Pagano, a cura di Luigi Firpo, Giappichelli, Torino, 1963, p.
292.
3In tal senso si veda Mario Battaglini, Mario Pagano e il progetto di Costituzione della
Repubblica Napoletana, op. cit., p. 24; nonché Mario Battaglini, Contributi alla storia del
controllo di costituzionalità delle leggi,op. cit., p. 87. L’Autore ricostruisce dettagliatamente i
profili individuali dei “fautori” della Costituzione e, in aderenza alle opinioni degli autori coevi,
conclude per la riconduzione del progetto al Pagano. In particolare si veda l’opinione di
Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, Sonzogno, Milano, 1806, p. 237.
D’altra parte, lo stesso Gioele Solari, L’attività legislativa di Mario Pagano nel governo
repubblicano del 1799 a Napoli, L’Erma, Torino, 1934, p. 47, aveva poi concluso che «la
Costituzione è opera personale, se non esclusiva, del Pagano». Cfr. Dario Ippolito, Mario
Pagano, Il pensiero giuspolitico di un illuminista, Giappichelli, Torino, 2008, p. 296.
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Il giudizio espresso da alcuni Autori sulle costituzioni italiane del triennio
giacobino spesso è stato severo4, in quanto tacciate di un’eccessiva aderenza
ai modelli d’oltralpe, prive di un’originale ripresa delle tradizioni giuridiche
italiane. Ciò nonostante, per la Costituzione paganiana – che, come vedremo,
nemmeno è andata esente da critiche in tal senso – va fatta una doverosa
eccezione, soprattutto se si comprendono a fondo i risvolti di alcuni suoi istituti.
Tra questi particolare interesse suscitano quelli che sono una diretta
espressione delle idee dell’Autore e che maggiormente si discostano dai
modelli francesi come il Tribunale di Censura e, su tutti, l’Eforato5.
Quest’ultimo – definito dal Cuoco «la parte più bella del progetto del
Pagano»6- può essere considerato una sorta di Corte costituzionale ante
litteram, con la funzione di esercitare il controllo giudiziario sulla costituzionalità
delle leggi7; istituto peculiare del progetto di Costituzione napoletana che non
ha eguali nelle altre coeve costituzioni italiane.
Che tale istituzione fosse stata pensata dal Pagano proprio nell’ottica della
complessiva tenuta e coerenza costituzionale dell’intero ordinamento emerge
già ponendo attenzione alla denominazione del Titolo XIII che la disciplina8:
«Custodia della Costituzione».
La manualistica contemporanea in materia di giustizia costituzionale
dedica pochissimo (se non nessuno)9spazio nel richiamare, nelle premesse
storiche, tale antecedente del progetto di Costituzione napoletana. L’attenzione
è, in genere e per ovvi motivi10, focalizzata sulla dottrina del giudice Marshall
4Così Giuseppe D’Eufemia, La Censura e l’Eforato nel progetto di costituzione di Mario
Pagano, in Annali della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari, vol. VII-VIII, 1947, pp.
141-144. D’altra parte, l’Autore, riconosce in questi documenti «elementi utili a ricostruire e ad
intendere il pensiero politico e giuridico dei loro autori» ma nessun rilievo avrebbero per la storia
delle istituzioni moderne.
5Cfr. Dario Ippolito, Progetti costituzionali: Francesco Mario Pagano, in Il contributo italiano
alla storia del pensiero – Diritto, Treccani, Roma, 2012, p. 259.
6Vincenzo Cuoco, Frammenti di lettere a Vincenzo Russo, Frammento V, in Id., Saggio
storico sulla rivoluzione di Napoli, op. cit., p. LV, ora anche in Appendice a Mario Battaglini,
Contributi alla storia del controllo di costituzionalità delle leggi,op. cit., p. 209.
7Carlo Ghisalberti, Le Costituzioni “giacobine” (1796-1799),op. cit., pp. 257-258.
8La disciplina, nello specifico, è quella dettata dagli articoli da 350 a 380 del Progetto di
Costituzione napoletana. Ciò sarà oggetto di specifico approfondimento; v. infra par. 4.
9È appena menzionato da Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Il Mulino,
Bologna, 1988, p.12; Augusto Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, 2004, p. 7;
Gustavo Zagrebelsky e Valeria Marcenò, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, p.
20; nessun cenno vi fanno Antonio Ruggeri e Antonino Spadaro, Lineamenti di giustizia
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2009; Elena Malfatti, Saulle Panizza e Roberto Romboli,
Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2011.
10 Non a torto il caso Marbury v. Madison è considerato il fondamento su cui si regge il
sistema di judicial review of legislation statunitense ma, allo stesso tempo, uno dei passaggi
fondamentali su cui viene costruita la supremazia della costituzione sulle altre leggi del
Parlamento. Al riguardo il ragionamento del giudice Marshall è chiarissimo e vale la pena di
seguirlo letteralmente: «O la costituzione è una legge superiore, fondamentale, come tale non
modificabile con le procedure ordinarie, oppure ha il rango degli atti legislativi ordinari, e come
gli altri atti, può essere modificata quando al legislatore piaccia farlo. Se la prima alternativa è
quella vera, allora una legge ordinaria, contraria alla costituzione, non è legge; se è la seconda

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