La posició del ciutadà en les relacions amb l'Administració pública a Itàlia

AutorFederico Laus
CargoProfessore a contratto e cultore della materia nei settori scientifico-disciplinari IUS 08 e IUS 10 presso l'Università di Bologna, svolge le sue ricerche nell'ambito del diritto amministrativo, costituzionale e pubblico
Páginas72-89
Revista catalana de dret públic #62
www.rcdp.cat
LA POSIZIONE DEL CITTADINO NELLE RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IN ITALIA
Federico Laus*
Riassunto
L’evoluzione dell’ordinamento giuridico, delle esigenze dei cittadini e della pubblica amministrazione stessa, soprattutto
in termini organizzativi e di digitalizzazione, ha prodotto mutamenti profondi del rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione, parallelamente all’evoluzione del rapporto tra politica e organizzazione amministrativa e tra politica e
cittadinanza. I molteplici proli di indagine consentono di analizzare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione
secondo alcune linee distinte, considerando il cittadino come titolare di interessi pretensivi, come destinatario del
provvedimento amministrativo e come partner della pubblica amministrazione.
Parole chiave: amministrazione condivisa; collaborazione pubblico-privata; servizio pubblico; sussidiarietà orizzontale;
welfare.
THE POSITION OF CITIZENS IN THEIR RELATIONS WITH THE PUBLIC ADMINISTRATION
IN ITALY
Abstract
The evolution of the legal system, of the needs of citizens, and of the public administration itself —especially in
terms of organisation and the digitalisation— has produced profound changes in the relationship between citizens
and the public administration, in parallel with the evolution of the relations between politics and the administrative
organisation, and between politics and the citizenry. Various approaches to investigation offer different frameworks for
analysis of the relations between citizens and the public administration along a number of distinct lines, considering the
citizen as custodian of pretensive claims, as the recipient of an administrative measure, and as a partner of the public
administration.
Key words: shared administration; public-private cooperation; public service; horizontal subsidiarity; welfare.
* Federico Laus, professore a contratto e cultore della materia nei settori scientico-disciplinari IUS 08 e IUS 10 presso l’Università di
Bologna, svolge le sue ricerche nell’ambito del diritto amministrativo, costituzionale e pubblico. Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Via Zamboni 27/29, Bologna (Italia). federico.laus@unibo.it.
Articolo ricevuto il 13.02.2021. Revisione in doppio cieco: 7.03.2021 e 14.03.2021. Data di accettazione della versione nale:
21.04.2021.
Citazione consigliata: Laus, Federico. (2021). La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia.
Revista Catalana de Dret Públic, 62, 72-89. https://doi.org/10.2436/rcdp.i62.2021.3607.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 73
Sumari
1 Introduzione alle categorie relazionali
1.1 Il rapporto tra cittadino e PA nella Costituzione italiana
2 Il cittadino utente della pubblica amministrazione
2.1 I servizi e la digitalizzazione della PA
3 Il cittadino come destinatario del provvedimento amministrativo
4 Il cittadino come partner
4.1 Il servizio pubblico: da assunzione di doveri della pubblica amministrazione a sede di attuazione della
collaborazione pubblico-privata
4.2 L’amministrazione condivisa
5 La tutela del rapporto tra cittadino e amministrazione: cenni sulla trasparenza
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 74
1 Introduzione alle categorie relazionali
L’analisi della posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione, in Italia come in altri
Paesi europei, risulta difcilmente sintetizzabile, considerato il vasto intreccio di riforme, pur limitando
l’indagine alla disciplina postcostituzionale.
Infatti, la Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, ha creato un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione, fatto di diritti e doveri, libertà e collaborazione, norme programmatiche e norme precettive,
in alcuni casi prevedendo, quindi, diritti pretensivi in capo al cittadino e in altri casi ponendo le basi per
l’organizzazione amministrativa tesa al soddisfacimento di interessi della collettività.
Tuttavia, la grande difcoltà nella denizione di tale rapporto è causata dall’evoluzione – e a tratti involuzione
– del rapporto tra politica e organizzazione amministrativa, in cui, a fasi alterne, la modulazione del rapporto
pubblico-privato si è sviluppata secondo logiche non di opportunità e utilità, ma prettamente politiche, peraltro
frequentemente disomogenee ai vari livelli di governo, statale, regionale e locale, mossi da obiettivi non
identici.
Inoltre, è bene considerare come il rapporto stia ulteriormente cambiando alla luce delle nuove tecnologie e
della digitalizzazione della pubblica amministrazione.
I proli di indagine sono certamente molteplici e, sulla scorta di alcune premesse comuni, occorre organizzare
l’analisi del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione secondo alcune linee distinte, considerando il
cittadino come titolare di interessi pretensivi, come destinatario del provvedimento amministrativo e come
partner della pubblica amministrazione.
Per comprendere e delineare le sfumature della relazione sviluppatasi (rectius, delle relazioni sviluppatesi)
nel rapporto tra pubblico e privato, infatti, occorre approfondire le singole discipline ed evidenziare quali
siano i punti di contatto tra le parti.
In particolare, secondo un primo approccio investigativo, connesso al moderno sviluppo della forma di Stato,
il cittadino assume il ruolo di utente della pubblica amministrazione, e in particolare di utente dei servizi dalla
stessa garantiti. In tale correlazione, ha assunto un’importanza crescente il livello di tecnologizzazione del
canale comunicativo e il grado di digitalizzazione della PA, fondamentale per l’efcientamento (e non solo)
del servizio offerto.
D’altro lato, poi, secondo un’impostazione, forse, più embrionale della relazione, il cittadino assume anche
la posizione di destinatario del provvedimento amministrativo e quindi soggetto passivo del potere pubblico,
ossia dell’autorità pubblica.
Più recente, fortemente sviluppata dalle riforme amministrative tipiche dell’approccio del new public
management, è inne la prospettiva del cittadino come partner, in base alla quale il servizio pubblico,
doverosamente assunto dalla pubblica amministrazione, può essere attuato ed erogato con la collaborazione
del privato, o l’amministrazione stessa può essere esercitata condividendo le scelte con i cittadini, coinvolti
anche in fase di programmazione.
Il tutto tenendo sullo sfondo, a prescindere dalla categoria relazionale in esame, l’applicazione rigorosa del
principio di trasparenza, presupposto indefettibile di una buona amministrazione, tale da condizionare il
protto del rapporto pubblico-privato, nelle declinazioni variamente individuabili.
1.1 Il rapporto tra cittadino e PA nella Costituzione italiana
L’impostazione della Costituzione, ancor prima delle normative speciche, ha posto le basi del nuovo Stato
sociale o welfare state italiano.
L’ossatura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione si rinviene senz’altro nel disposto dell’art. 2
Cost. secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 75
Rilevanti spunti circa il signicato di tale rapporto si rinvengono nei verbali dell’Assemblea Costituente, che
negli anni 1946-1947 discusse e predispose le norme costituzionali.
La discussione in merito all’art. 2 si avviò a seguito dell’intervento di Giorgio La Pira (30 luglio 1946),
promotore di tale articolo, secondo cui, tenuto presente il principio che la struttura della Costituzione doveva
essere conforme alla struttura reale del corpo sociale, poiché questa struttura doveva essere organica e
nalizzata al soddisfacimento degli interessi della comunità, la medesima organicità doveva essere proiettata
nella Costituzione in modo che questa fosse lo specchio della realtà sociale.
Dalla relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il
Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, presentata alla Presidenza dell’Assemblea Costituente
il 6 febbraio 1947, emerge il rapporto di collaborazione e di reciprocità tra Stato e cittadino, poi tradottosi
nell’attuale art. 2, ma già formulato, in occasione di tale relazione, con contenuto e forma sostanzialmente
analoghi. Così, recita, in merito all’art. 2, nell’eloquente estratto che si propone di seguito: “Preliminare ad
ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana; qui è la radice delle libertà, anzi della libertà, cui fanno
capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Libertà vuol dire responsabilità. Né i diritti di libertà si possono
scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l’altro e inscindibile aspetto. Dopo che si è scatenata nel
mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini
devono essere umani. (…) Col giusto risalto dato alla personalità dell’uomo non vengono meno i compiti
dello Stato. Se le prime enunciazioni dei diritti dell’uomo erano avvolte da un’aureola d’individualismo, si è
poi sviluppato, attraverso le stesse lotte sociali, il senso della solidarietà umana. Le dichiarazioni dei doveri
si accompagnano mazzinianamente a quelle dei diritti. Contro la concezione tedesca che riduceva a semplici
riessi i diritti individuali, diritti e doveri avvincono reciprocamente la Repubblica e i cittadini. Caduta la
deformazione totalitaria del «tutto dallo Stato, tutto allo Stato, tutto per lo Stato», rimane pur sempre allo
Stato, nel rispetto delle libertà individuali, la suprema potestà regolatrice della vita in comune. «Lo Stato —
diceva Mazzini — non è arbitrio di tutti, ma libertà operante per tutti, in un mondo il quale, checché da altri
si dica, ha sete di autorità.» Spetta ai cittadini di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica,
rendendo effettiva e piena la sovranità popolare. Spetta alla Repubblica stabilire e difendere, con l’autorità
e con la forza che costituzionalmente le sono riconosciute, le condizioni di ordine e di sicurezza necessarie
perché gli uomini siano liberati dal timore e le libertà di tutti coesistano nel comune progresso”.
Parimenti, pare opportuno menzionare quanto recita la relazione sopra citata relativamente a un altro articolo
fondamentale, per comprendere la natura del rapporto tra Stato e cittadini, ossia l’art. 97 Cost.: “Brevi sono gli
accenni, per la pubblica amministrazione, al buon andamento e alla sua imparzialità. Un testo di costituzione
non poteva dire di più; ma si avverte da tutti il bisogno che il Paese sia bene amministrato, che lo Stato non
sia solo un essere politico, ma anche un buon amministratore secondo convenienza e secondo giustizia. E si
sente la tacita invocazione ad una riforma profonda e semplicatrice”.
Così recitava l’art. 97 Cost., nella versione originaria al comma 1, ora invariato ma solo slittato al comma 2: “I
pubblici ufci sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Di nuovo conio è invece l’art. 118 Cost. che nell’attuale versione, introdotta con Legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, presenta nel testo costituzionale il principio di sussidiarietà orizzontale, quale ulteriore
principio caratterizzante il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Ai sensi dell’art. 118 Cost., “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Il principio di sussidiarietà orizzontale1, riconosciuto a livello comunitario come principio fondamentale della
politica di coesione economica e sociale e invocato quale principio presupposto di larga parte delle riforme
1 Sul principio di sussidiarietà comunitario: Gelauff, George, Grilo, Isabel, e Lejour, Arjan. (2008). Subsidiarity and economic
reform in Europe. Berlin-Heidelberg: Springer; Estella, Antonio. (2002). The EU principle of subsidiarity and its critique. Oxford:
Oxford University Press; Cassese, Sabino. (1995). L’aquila e le mosche, principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area
europea. Il Foro Italiano, 10, 373-377. Sul valore del principio di sussidiarietà: Stammati, Sergio. (2011). Il principio di sussidiarietà
fra passato e presente. Diritto e società, 2/3, 337-428; Cimbalo, Giovanni, e Alonso Pérez, José Ignacio (ed.). (2005). Federalismo,
regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale: le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 76
dell’ultimo ventennio, in senso lato, rappresenta un principio che propone una cooperazione tra soggetti nel
perseguimento di un obiettivo comune e che prevede sostanzialmente un arretramento dell’intervento pubblico
e una contemporanea espansione degli spazi riservati ai soggetti privati2. Si realizza un rapporto tra Stato e
settore privato, per cui quest’ultimo interviene nello svolgimento di compiti pubblici o nella soddisfazione
di esigenze pubbliche3.
Il principio di sussidiarietà orizzontale, nell’ordinamento italiano, trova una sua traduzione solo a partire
dalla legge 241/1990 e dalla riforma sanitaria introdotta dal D.Lgs. 502/1992 e, successivamente, la sua
positivizzazione quale principio generale dell’ordinamento al citato art. 118 Cost. Tuttavia, nonostante
certamente tale ultimo articolo abbia il ruolo di “faro relativo”, l’esplicitazione della sussidiarietà orizzontale,
intesa come rapporto collaborativo tra le parti, non trova tuttora una precisa collocazione e si rinviene nelle
singole discipline speciche.
Non vi è dubbio, invece, che, seppur siano ricongiunti alla sussidiarietà orizzontale una molteplicità di
strumenti e di fenomeni latamente connessi a una partecipazione del privato, il principio in questione si
realizza attraverso una ripartizione ottimale dei ruoli tra il pubblico e il privato, considerato che l’aspetto più
complesso è il raggiungimento di un equilibrio efciente tra gli interessi coinvolti.
Il principio di sussidiarietà, nell’ampia accezione verticale e orizzontale emergente dal citato art. 118 Cost.,
implica il necessario rispetto dell’autonoma iniziativa dei singoli, operanti sul territorio proprio in relazione
ad attività di interesse generale. E la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che la riforma del titolo
V parte II della Costituzione del 2001 ha introdotto in modo esplicito nel nostro ordinamento il principio di
sussidiarietà, per quanto qui interessa nel suo aspetto orizzontale, e “in ossequio a tale principio ha previsto che
i soggetti pubblici debbano favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale”4. Inoltre, “il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, co.
4, Cost., costituisce il criterio propulsivo, in coerenza al quale deve svilupparsi, nell’ambito della società
civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle nalità di carattere collettivo. Ciò
trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo
sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali,
dal modo in cui, coloro che ne fanno parte, liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal “sociale”
e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come
esigenze proprie della comunità di cui fanno parte. Sotto il prolo economico, ciò si traduce nel senso che
appare meno necessario impiegare risorse pubbliche là dove operano, o sono in grado di operare, i privati,
mediante il ricorso a forme di autonanziamento e/o incremento delle risorse che provengono dall’apporto
disinteressato dei singoli”5.
In altre parole, la sussidiarietà orizzontale opera promuovendo la partecipazione del privato nella cosa pubblica,
nell’interesse pubblico di raggiungere un maggiore efcientamento del servizio e dell’amministrazione
pubblica in senso lato.
Peraltro, proprio con la nalità di favorire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione venne previsto
l’art. 5 in Costituzione, secondo cui la Repubblica deve attuare nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo, con il ne, esposto costantemente nel corso della discussione in
Assemblea Costituente, di avvicinare tutta la macchina dello Stato al popolo e di sottoporla a un suo più
diretto e immediato controllo. Tuttavia, in tale processo di avvicinamento al cittadino fondamentale è stata
l’effettiva attuazione delle Regioni (nel 1970) e la rimodulazione del ruolo degli enti locali, nell’ottica della
sussidiarietà verticale, poi sancita dall’art. 118 Cost. dal 2001, secondo cui le funzioni amministrative debbano
Torino: Giappichelli.
2 Dipace, Ruggero. (2006). I Partenariato pubblico privato e contratti atipici. Milano: Giuffrè, 77-78.
3 Salerno, Giuseppe. (2010). Servizi di interesse generale e sussidiarietà orizzontale fra ordinamento costituzionale e ordinamento
dell’Unione europea. Torino: Giappichelli; Maltoni, Andrea. (2002). Sussidiarietà orizzontale e munera pubblici: l’esternalizzazione
di funzioni amministrative: verso un’amministrazione in senso sostanziale/funzionale. Bologna: CLUEB; AA.VV. (2002).
Sussidiarietà orizzontale e diritti sociali. Diritto pubblico, 1, 5-160.
4 TAR Brescia (Lombardia), sez. I, n. 1739, 10/12/2008.
5 Consiglio di Stato, atti norm., n. 1354, 06/03/2002.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 77
essere attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, vengano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
specicamente al ne di avvicinare la pubblica amministrazione al cittadino.
Ultima, ma non ultima, la previsione dell’art. 113 Cost. sancisce il nuovo rapporto tra pubblica amministrazione
e cittadino, l’una servente all’altro, quale utente e non quale suddito, prevedendo lo strumento di tutela
giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione6.
Sulla base dell’attuale disposto della Costituzione, emerge, quindi, un ruolo del cittadino quale titolare di
diritti rispetto alla pubblica amministrazione, ma anche destinatario di doveri, nonché partner della stessa
pubblica amministrazione nello svolgimento di attività tipiche della funzione pubblica.
Come si vedrà, le fonti normative nazionali e regionali, poi variamente declinate in fase attuativa a livello
locale, hanno delineato e riempito di contenuto le norme generali contenute nella Costituzione, in parte
anticipandole nel caso dell’art. 118 Cost. da ultimo citato.
2 Il cittadino utente della pubblica amministrazione
I diritti umani sono ormai da decenni la base di legittimità universalmente riconosciuta degli ordinamenti
giuridici e rappresentano un terreno di verica per ogni interesse o valore che richieda un riconoscimento
giuridicamente importante7. Il nostro modo di concepire non solo il ruolo degli individui nella società, ma pure
le relazioni tra individui e ordinamento, passa necessariamente attraverso la denizione e l’aggiornamento
continuo del catalogo dei diritti.
Come noto, i diritti si distinguono in generazioni, a seconda del grado di evoluzione degli ordinamenti.
Tra questi diritti, i diritti di seconda generazione, prevalentemente di carattere pretensivo, quale il diritto
all’istruzione e all’assistenza sanitaria, sono sorti in seguito al mutamento del rapporto da sovrano-sudditi a
Stato-cittadini. Peraltro, le richieste del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, giungendo
nello specico al tema del presente lavoro, sorgono in funzione della nascita di nuovi bisogni, frutto del
mutamento delle condizioni sociali e dello sviluppo tecnico ed economico. L’idea che gli individui siano
innanzitutto titolari di diritti e che in questa loro titolarità consista fondamentalmente la loro soggettività
giuridica e politica è fondativa della modernità politica. Ed è il passaggio dai doveri ai diritti degli individui
a rappresentare quella rivoluzione copernicana da cui sono nate le società politiche moderne8.
La funzione amministrativa è intesa come l’insieme degli atti che non siano manifestazione né di potestà
legislativa né di potestà giurisdizionale, considerato che la stessa Costituzione menziona espressamente la
funzione legislativa (art. 70) e quella giurisdizionale (art. 102), mentre tace sostanzialmente sulla funzione
amministrativa9, limitandosi a citarla all’art. 118, in relazione al riparto competenziale.
La funzione amministrativa si occupa di soddisfare i bisogni della collettività, e i parametri del rapporto
tra pubblica amministrazione e cittadino sono felicemente racchiusi nella legge n. 241/1990, in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Ed è proprio nell’art. 1 della citata legge che si deniscono le fondamenta del rapporto tra PA e cittadino,
ove al comma 2 si stabilisce che “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”, e al comma 2-bis10, introdotto
6 Così, recita, infatti, l’art. 113, c. 1, Cost.: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.
7 In questi termini, Greco, Tommaso. (2012). Il ritorno dei doveri. Cultura e diritti, 1, 91.
8 In tal senso, e con ampie riessioni, Bobbio, Norberto. (1990). L’età dei diritti, Torino: Einaudi.
9 Riviezzo, Antonio. (2020). Pubblica funzione, pubblico servizio, servizio universale: da ‘suddito’ a ‘utente’, passando per
‘cittadino’. Nomos, 1.
10 Italia. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplicazione e l’innovazione digitale.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 78
molto recentemente, nel 2020, si afferma che “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono
[rectius, devono essere] improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.
La disciplina del 1990 ha, poi, dedicato particolare attenzione ai tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, prevedendo in capo all’amministrazione
un onere di supervisione e misurazione degli stessi.
La legge del procedimento individua numerose garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa
e principi cui si deve conformare l’azione amministrativa tanto a livello statale quanto a livello regionale e
locale. In particolare, la normativa stabilisce alcuni obblighi in capo all’amministrazione, nalizzati tanto
a soddisfare le esigenze dei cittadini quanto a garantire l’efcienza e l’efcacia dell’azione amministrativa,
obblighi in particolare riconducibili a quello di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento,
di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine pressato, di misurare i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa11.
È, poi, nelle discipline settoriali che si rinvengono specifiche garanzie e tutele del cittadino, utente
dell’amministrazione pubblica.
Rinviando al prosieguo del presente lavoro per ulteriori deduzioni in merito, occorre osservare come il servizio
pubblico risulti frequentemente elemento caratterizzante del rapporto tra cittadino e Stato moderno. Si intende,
con tale termine, la relazione che si instaura tra soggetto pubblico, che organizza una offerta pubblica di
prestazioni, rendendola doverosa, e utenti12. Tale servizio è assunto dal soggetto pubblico con legge o atto
generale, rendendo doverosa la conseguente attività.
Come si vedrà, il servizio pubblico si caratterizza innanzitutto per l’applicabilità a esso di principi di doverosità,
continuità, parità di trattamento, tipicità dei modelli di gestione e di eguaglianza13.
Le nozioni di servizio pubblico sono numerose, tanto in virtù della disciplina europea quanto di quella
nazionale14. Tuttavia, la doverosità del servizio assume un ruolo certamente fondamentale nella denizione
del rapporto tra utente e pubblica amministrazione che ne scaturisce, unitamente ai criteri di universalità e
accessibilità.
Mediante l’assunzione e la programmazione del servizio pubblico, l’amministrazione assume il dovere di
garantire il servizio, con la conseguente creazione in capo all’utente di una situazione giuridica soggettiva
positiva, ossia il diritto alla prestazione.
Con riguardo all’erogazione di prestazioni a fronte della stipula di un contratto per adesione, le problematiche
giuridiche sono meno complesse, ragionando su un adempimento certamente di natura contrattuale.
Problematiche maggiori e tensioni maggiori si evidenziano quando non vi è alcuna stipula contrattuale, ma
la pubblica amministrazione si è assunta il dovere di erogare alla collettività prestazioni, frequentemente in
termini di livelli essenziali, ssati per garantire l’uniformità e l’omogeneità, qualitativa e quantitativa, della
fruizione sul territorio nazionale.
Il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione in quest’ultima ipotesi trova un momento di tensione nel
condizionamento nanziario che inevitabilmente si pone in relazione all’organizzazione del servizio stesso
11 Peraltro, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto speciche previsioni di semplicazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi, e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza
COVID-19.
12 Casetta, Elio. (2020). Manuale di diritto amministrativo. Milano: Giuffrè, p. 687.
13 Per una profonda analisi dei principi, si propone innanzitutto Caia, Giuseppe. (2005). I servizi pubblici. In Leopoldo Mazzarolli,
Giuseppe Pericu, Fabio Alberto Roversi Monaco, Alberto Romano, e Franco Gaetano Scoca (ed.), Diritto amministrativo (p. 131),
vol. II. Bologna: Monduzzi.
14 Si pensi alle denizioni di servizio universale, servizio di pubblica utilità, servizio pubblico locale, servizi a rilevanza economica
e servizi privi di tale rilevanza, servizi pubblici essenziali, servizi indispensabili, servizi sociali, servizi a fruizione collettiva
o individuale, denizioni che spesso consentono di distinguere tra loro i servizi pubblici, ma che altrettanto spesso dipendono
esclusivamente dal settore e dalla scelta terminologica del legislatore.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 79
e che subisce la tutela dell’esigenza dell’utente. In tal caso, infatti, la protezione del cittadino si afevolisce,
tutelato nei limiti dell’interesse legittimo, in quanto il cittadino gode di una aspirazione al soddisfacimento della
propria esigenza, soddisfacimento che si scontra con i limiti organizzativi e nanziari dell’amministrazione.
Il pensiero non può che soffermarsi, allora, sulle prestazioni sanitarie15, ove il diritto alla tutela della salute,
“nonostante le pur impegnative e altisonanti enunciazioni della giurisprudenza”, si è venuto a congurare
alla stregua di “un diritto nanziariamente condizionato, ossia di un diritto il quale è intrinsecamente relativo
anziché assoluto” 16.
Caratterizzato da ampia discrezionalità è, al riguardo, il potere della programmazione della spesa pubblica e
della razionalizzazione del sistema sanitario, in considerazione delle insopprimibili esigenze di riequilibrio
nanziario, a fronte del quale si pone la natura di diritto nanziariamente condizionato del diritto alla salute,
come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 355; Corte Cost., 17 luglio
1998, n. 267 e 20 novembre 2000, n. 509; 27 luglio 2011, n. 248). Secondo la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, infatti, il diritto alla salute è nanziariamente condizionato: la Corte ha delineato una soluzione
intermedia di tale diritto, affermando che la discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai princìpi e ai
diritti fondamentali deve necessariamente incontrare comunque il noto limite della “riserva del ragionevole
e del possibile” (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2017, n. 4347).
E così l’esigenza di assicurare l’universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è
scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità nanziarie che annualmente
è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e
sociale, al settore sanitario (ex multis, Corte Costituzionale n. 111 del 2005).
Ancor più in occasione di una emergenza sanitaria come quella connessa alla pandemia c.d. COVID-19,
il servizio sanitario nazionale rappresenta un ambito particolarmente signicativo e delicato nel rapporto
amministrazione-cittadino, non fosse altro per l’estrema sensibilità del bene salute tutelato. Come affermato
dall’art. 1 della legge 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che richiamava il contenuto dell’art.
32 Cost., la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
mediante il servizio sanitario nazionale.
Tale servizio, seguendo la tipica struttura del servizio pubblico, deve essere erogato e organizzato secondo
modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nella fruizione dello stesso. Inoltre, l’attuazione del servizio
sanitario nazionale compete allo Stato, alle Regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione
dei cittadini, in ossequio al commentato principio di sussidiarietà orizzontale.
Peraltro, nel D.Lgs. 502/1992, il legislatore aveva dedicato al cittadino, centro dell’organizzazione sanitaria,
l’art. 14, denominato espressamente “Diritti dei cittadini”, in base al quale, al ne di garantire il costante
adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del servizio sanitario
nazionale, il Ministro della sanità deve denire con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori
di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione e umanizzazione
dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento delle attività
di prevenzione delle malattie. Ciò, anche al ne di consentire alle Regioni di utilizzare tale sistema di indicatori
per la verica, anche sotto il prolo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la
programmazione regionale, per la denizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e nanziarie.
Non ultimo, per completare questo quadro – seppur brevissimo – del rapporto tra amministrazione sanitaria
e cittadino, occorre richiamare la riforma, avviata ma non completamente attuata, avanzata dal D.L. 13
settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto Balduzzi), recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modicazioni dalla L. 8 novembre
2012, n. 189. In particolare, la riforma afdava alle Regioni il compito di denire l’organizzazione dei
15 Sul rapporto pubblico-privato nello Stato sociale, Cerrina Feroni, Ginevra, Livi Bacci, Massimo, e Petretto, Alessandro (ed.).
(2017). Pubblico e privato nel sistema di welfare. Cesin online.
16 In questo senso, Ferrara, Rosario, e Vipiana, Piera Maria. (1999). Principi di diritto sanitario. Torino: Giappichelli, p. 58.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 80
servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento
all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al ne di migliorare il livello di efcienza e di capacità di
presa in carico dei cittadini17.
La presa in carico prevede l’individuazione di percorsi assistenziali dedicati, tesi a raggiungere la piena
efcacia clinica e a ridurre il disagio del paziente, con l’obiettivo di attuare massimamente il principio di
appropriatezza delle cure.
Trattando di presa in carico, si pensa, in particolare, alla legge regionale lombarda n. 33/2009 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità), che al Titolo I reca “Norme sul sistema sanitario, sociosanitario e sociale
integrato lombardo”, in seguito alla profonda riforma contenuta nella più recente L.R. lombarda n. 23/2015.
La riforma lombarda del 2015 introduce, tentando di dare attuazione al D.L. Balduzzi, un nuovo percorso di
presa in carico, valorizzando la continuità terapeutica e assistenziale, ponendo l’accento sul servizio sociale
inteso come “erogazione di prestazioni assistenziali di supporto alla persona e alla sua eventuale famiglia”,
nonché sul servizio sociosanitario, quale “erogazione di prestazioni e servizi a elevata integrazione sanitaria
e sociale” (così all’art. 3, c. 2, L.R. 33/2009, così come modicato nel 2015).
La presa in carico del cittadino, non già in alcune fasi bensì nella completezza della sua esistenza, dovrebbe
comportare, complessivamente, questa indispensabile trasformazione dell’intervento pubblico. Fra l’altro,
ciò darebbe la possibilità di realizzare compiutamente proprio quei principi di sussidiarietà che ci vengono
costantemente richiamati dall’Unione europea e che rappresentano il completamento di una di quelle parti
della nostra Costituzione a cui ancora oggi non si è riusciti a dare concreta attuazione18.
Al riguardo, interviene, poi, anche il D.Lgs. n. 117/2017 che, in tema di terzo settore, dispone, all’art. 55, che
nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi
e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5 – tra cui compaiono interventi e prestazioni sanitarie e
sociali – le amministrazioni debbano assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso
forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento.
Peraltro, tale disposizione normativa aggiorna il rapporto tra cittadinanza e amministrazione, sostenendo
l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune,
a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa. Il legislatore in tale occasione ha sancito un passaggio fondamentale dell’evoluzione del rapporto,
riconoscendo espressamente il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo,
dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità e autonomia, e favorendone
l’apporto originale per il perseguimento di nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali19.
Se un ordinamento giuridico deriva da un contratto sociale, come non è dubbio che sia, è evidente che i
contraenti di esso si sono impegnati in qualche modo a dare a tale ordinamento un carattere di stabilità e di
tendenziale perpetuità, il che ha luogo mediante la cosiddetta ‘pace sociale’ (ne cives ad arma ruant), ma anche
mediante un clima di serenità e di soddisfazione. Questa soddisfazione consiste, primariamente, nel poter
riporre nell’ordinamento e negli enti pubblici nei quali esso si sostanzia in concreto ogni più ampia ducia
nell’avere tutti quegli interventi che possano portare alla migliore cura degli interessi pubblici della collettività
17 Questo, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali
territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale,
linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie,
che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei
medici, delle altre professionalità convenzionate con il servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.
18 Bottari, Carlo. (2020). La tutela della salute: lavoro in corso. Torino: Giappichelli, p. 47.
19 In tal senso l’art. 2 D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 81
di riferimento. Ed ecco che la sostanza di questi interventi si concentra, nel nostro tempo, nell’attività della
pubblica amministrazione, tendente a risolvere i problemi dell’esistenza quotidiana20.
E oggi più di ieri le esigenze della cittadinanza non risiedono solo nel servizio in sé, ma anche nel modo
e nella rapidità con cui tale servizio può essere fruito, rendendo vieppiù importante un procedimento di
semplicazione e di digitalizzazione del procedimento e dell’amministrazione in genere.
2.1 I servizi e la digitalizzazione della PA
Semplicazione per il cittadino normalmente signica aggravio per la pubblica amministrazione e viceversa.
Pertanto, spesso occorre effettuare una scelta politica ancor prima che giuridica.
Sebbene nel medio periodo possa rappresentare una semplificazione per entrambe le parti, anche la
digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta un rilevante onere in termini di risorse, formazione
e infrastrutture nel breve periodo.
Come noto, l’art. 3-bis legge 241/1990, così come affermato dalla L. 15/2005, ha introdotto l’uso della
telematica come strumento privilegiato nella gestione dell’attività amministrativa. In particolare, per conseguire
maggiore efcienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche devono incentivare l’uso della telematica,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
Di fatto, a partire proprio dal 2005 si è sviluppata una rivoluzione digitale all’interno della pubblica
amministrazione, solo parzialmente assimilata dall’utenza e dagli stessi ufci.
Tale rivoluzione si è sviluppata, essenzialmente, in attuazione del principio di buon andamento ex art.
97 Cost., che deve permeare l’organizzazione dei pubblici ufci unitamente al principio di imparzialità
dell’amministrazione, che proprio dallo strumento informatico trarrebbe giovamento.
Momento di svolta è poi rappresentato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto nel nostro ordinamento
il c.d. Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Ai sensi dell’art. 12 del Codice, le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria
attività devono utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli
obiettivi di efcienza, efcacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplicazione e partecipazione nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti
dei cittadini e delle imprese. Lo strumento digitale diviene quindi tramite per il miglior raggiungimento degli
obiettivi della pubblica amministrazione e al contempo per il soddisfacimento degli interessi dell’utente,
nell’ottica di una migliore collaborazione tra pubblico e privato. A tal ne, infatti, le pubbliche amministrazioni
devono utilizzare, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi
di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle relative linee guida. Tuttavia, è all’art. 41 del
Codice che si rinvengono le considerazioni in merito al procedimento informatico, secondo cui le pubbliche
amministrazioni devono gestire i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione21.
Certamente non ultimo in termini di importanza è poi l’intervento del legislatore con la L. 124/2015, c.d. legge
Madia, in seno alla quale, al noto ne di giungere a una semplicazione amministrativa, è stata introdotta,
all’art. 1, la Carta della cittadinanza digitale, ossia il nucleo essenziale di obiettivi e adeguamenti normativi,
al ne di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità
20 In tal senso, dopo profonde riessioni, Mele, Eugenio. (2014). Il privato cittadino e la città ideale. Teoria e Storia del Diritto
Privato, 7.
21 Al riguardo, Finocchiaro, Giusella Dolores. (2017). Le modalità dell’agire amministrativo: la cittadinanza digitale e
l’informatizzazione al servizio dei cittadini. In Marcella Gola e Franco Mastragostino (ed.), Forma e riforma dell’amministrazione
pubblica tra crescita economica e servizio ai cittadini (p. 39-51). Bologna: Bononia University Press; Carloni, Enrico. (2019).
Algoritmi su carta: politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni. Diritto pubblico, 2, 362-392.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 82
digitale, nonché al ne di garantire la semplicazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la
necessità dell’accesso sico agli ufci pubblici.
Tuttavia, le pressanti esigenze sorte nel corso della pandemia hanno prodotto un’accelerazione in tema di
digitalizzazione del rapporto tra PA e cittadini, portando all’adozione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recentemente convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplicazione
e l’innovazione digitale”.
In particolare, in ragione di tale riforma, entro il 28 febbraio 2021 le amministrazioni sono tenute ad avviare i
loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare, ad esempio, fruibili attraverso
lo smartphone, strumento privilegiato dai cittadini per la comunicazione a distanza.
Gli interventi in materia di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni sono contenute principalmente
nel Titolo III, “Misure di semplicazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”, che
introduce disposizioni volte alla semplicazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e,
più in particolare, nalizzate a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l’accesso agli stessi da parte
di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali,
rafforzare l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli
effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vengono previste, dunque, norme tese a sviluppare una nuova cultura dell’innovazione nella pubblica
amministrazione, al ne di preparare il terreno alle sde connesse alle nuove esigenze della società, tra l’altro,
in termini di mobilità e di telemedicina.
Interessante, sotto il prolo culturale, è la previsione, ad opera dell’art. 32, di un Codice di condotta tecnologica,
considerato necessario al ne di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell’offerta
dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale. È stato, infatti, aggiunto
al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), un nuovo articolo 13-bis in tema di codice di condotta tecnologica.
Il codice di condotta tecnologica, così previsto, deve disciplinare le modalità di progettazione, sviluppo e
implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del
principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in
materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
E un primo importante versante in relazione al quale le ICT determinano una nuova interazione tra cittadino
e amministrazione attiene al prolo della partecipazione ai processi decisionali. In tale prospettiva, deve
esser garantita ai cittadini “la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni
pubbliche”22, anche attraverso l’utilizzo di forme di consultazione preventiva sugli schemi di atti da adottare,
che richiamano il modello americano dei legislative rules assoggettati al notice and comment23.
Recentemente, in data 25 aprile 2021, il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU),
prevedendo un importante pacchetto di riforme. Tra queste, come missione n.1 denominata “digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura”, viene ipotizzata una riforma profonda atta a a ridurre i divari strutturali
di competitività, produttività e digitalizzazione, con l’espresso obiettivo di trasformare in profondità la
Pubblica Amministrazione attraverso una strategia centrata sulla digitalizzazione e di rendere, così, la Pubblica
Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con un’offerta di servizi più efcienti e facilmente
accessibili, dotata di un servizio digitale più performante.
E così, gli strumenti informatici si stanno rivelando strumento privilegiato di conoscenza e di interlocuzione
tra cittadino e amministrazione, imponendo però profonde riessioni sulla disciplina da adottare. Questa
deve consentire un’adeguata protezione dei dati e adeguarsi costantemente all’evoluzione tecnologica e alle
nuove problematiche che sorgono quotidianamente, per una crescita positiva, della relazione tra cittadinanza
e pubblica amministrazione.
22 Così, art. 1, c. 1, lett. c), l. n. 124/2015.
23 Si veda, al proposito, Benetazzo, Cristiana. (2020). Intelligenza articiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica
amministrazione. federalismi.it, 16.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 83
3 Il cittadino come destinatario del provvedimento amministrativo
Come anticipato, l’età dei diritti, perfettamente delineata da Norberto Bobbio nel 199024, caratterizza
l’ordinamento dello Stato moderno. Non per questo, tuttavia, sono venuti meno i doveri e gli obblighi imposti
al cittadino, nonché la soggezione di quest’ultimo al potere amministrativo.
Si pensi all’ampio novero di poteri amministrativi e relativi provvedimenti che impongono al cittadino
determinate condotte e sanzionano condotte illecite. Si pensi all’ampio novero di obbligazioni assunte dal
cittadino in seguito o in virtù di un procedimento amministrativo.
L’amministrazione, come noto, agisce tramite un potere, producendo vicende giuridiche mediante un atto
amministrativo, in applicazione dello schema norma-potere-effetto. Tale schema comporta il riconoscimento
di un interesse legittimo, in capo al destinatario dell’esercizio del potere amministrativo. E l’attribuzione del
potere all’amministrazione signica riservare alla disponibilità, più o meno discrezionale, della PA il bene
della vita cui aspira il privato, ossia subordinarne la soddisfazione all’azione amministrativa.
È in questo meccanismo che si realizza la posizione di soggezione del cittadino rispetto all’amministrazione,
soprattutto ove l’interesse del cittadino risulti meramente oppositivo.
Il tema delle vicende della posizione del cittadino di fronte al potere amministrativo ha impegnato fortemente
la Dottrina e, pertanto, non potendosi esaurire il tema nell’ambito del presente lavoro, a essa doverosamente
si rinvia25.
Tuttavia, anche in questa sede, pare opportuno ricordare che “l’interesse legittimo va quindi inteso (e ormai
in tal senso viene comunemente inteso) come la posizione di vantaggio riservata a un soggetto in relazione a
un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tale soggetto
di poteri idonei a inuire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione
dell’interesse al bene. In altri termini, l’interesse legittimo emerge nel momento in cui l’interesse del privato
a ottenere o a conservare un bene della vita viene a confronto con il potere amministrativo, e cioè con il
potere della PA di soddisfare l’interesse (con provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell’istante), o di
sacricarlo (con provvedimenti ablatori)”26.
Così, conseguentemente, nel caso di conitto tra interesse individuale perseguito dal privato e interesse
ultraindividuale perseguito dalla PA, la soluzione non è senz’altro determinata dalla diversa qualità dei
contrapposti interessi, poiché la prevalenza dell’interesse ultraindividuale, con correlativo sacricio di quello
individuale, può vericarsi soltanto se l’azione amministrativa è conforme ai principi di legalità e di buona
amministrazione, e non anche quando è contraria a tali principi.
24 Bobbio, Norberto. (1990). L’età dei diritti.
25 Tra i tanti, Casetta, Elio. (2008). L’interesse legittimo: una situazione giuridica a “progressivo rafforzamento”. Diritto
dell’economia, 7; Corso, Guido. (1999). L’attività amministrativa. Torino: Giappichelli; Della Cananea, Giacinto. (2000). Gli atti
amministrativi generali. Padova: Cedam; Giannini, Massimo Severo. (1993). Diritto amministrativo. Milano: Giuffre; Greco, Guido.
(2014). Il rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino. Diritto amministrativo, 4, 585; Miele, Giovanni. (1944).
Potere, diritto soggettivo e interesse. Rivista Dir. Comm., 1, 114; Occhiena, Massimo. (2002). Situazioni giuridiche soggettive e
procedimento amministrativo. Milano: Giuffrè; Sandulli, Maria Alessandra. (1981). La potestà sanzionatoria della pubblica
amministrazione. Napoli: Jovene; Scoca, Franco Gaetano. (2017). L’interesse legittimo. Torino: Giappichelli; Travi, Aldo (1984).
Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione. Padova: Cedam.
Per comprendere la complessità del tema, si rinvia all’introduzione di Guido Greco, cit., “Un tema, che risulta alquanto trascurato
negli ultimi tempi dalla dottrina, è quello delle vicende della situazione del cittadino di fronte all’esercizio del potere amministrativo.
Il che verosimilmente è dovuto alla circostanza che è ancora fortemente dibattuto il problema di base, relativo al suo inquadramento,
oscillante (come sempre) tra diritti soggettivi e interessi legittimi: che senso avrebbe studiare le dinamiche di un istituto, di cui è
incerta persino la sua struttura e la conseguente qualicazione?”.
26 Così, la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n. 500.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 84
4 Il cittadino come partner
La questione della congurabilità di un rapporto di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino27
si è sviluppata su impulso dell’evoluzione dell’organizzazione amministrativa nazionale e il legislatore
italiano, sulla scia di quello comunitario e di numerose realtà continentali, già invero da ne anni ’80, e ha
progressivamente introdotto strumenti caratterizzati dalla collaborazione tra pubblico e privato, intesa in
senso lato. Mancando una denizione normativa unitaria, si tratta di una nozione generale, che si riferisce a
numerosi rapporti, gure e istituti che vedono soggetti privati coinvolti nell’esercizio della funzione pubblica.
Al proposito, l’incipit della legge 241/199028 contiene la reale riforma dell’agire amministrativo, che accanto
al tradizionale requisito di legittimità viene caratterizzato da un nuovo canone, ossia quello delle c.d. 3
E (efcacia, efcienza, economicità). Inoltre, la novella produsse un’incisiva innovazione nelle modalità
dell’amministrazione e nei rapporti della PA con i soggetti amministrati.
In primo luogo, infatti, l’art. 1 legge 241/1990 prevede, al comma 1, che l’attività amministrativa persegua i
ni determinati dalla legge e sia retta da criteri di economicità, di efcacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
Ora, l’incidenza di tale disposizione è resa maggiormente evidente dal fatto che in tale articolo sono poi
individuabili gli aggiornamenti maggiormente signicativi della moderna PA. Così, infatti, rispetto alla
precedente versione della norma, la legge 15/200529 aggiunse il principio di trasparenza tra quelli reggenti
l’attività amministrativa, nonché la soggezione di quest’ultima ai principi dell’ordinamento comunitario;
il che è avvenuto in perfetto parallelismo con l’evoluzione del dibattito di cui si è ampiamente trattato nel
capitolo precedente30. La sovrapposizione delle riforme a livello comunitario e interno è ancor più evidente
dall’introduzione del nuovo comma 1-bis, secondo cui “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di
natura non autoritativa [tra cui leggasi accordi con i privati], agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente”, nondimeno vincolando, al comma 1-ter, i soggetti privati, preposti
all’esercizio di attività amministrative, al rispetto dei principi generali di cui al citato comma 1, così di
fatto formalizzando il contenuto essenziale del rapporto collaborativo tra pubblico e privato. Inne, altro
aggiornamento signicativo, connesso al precedente intervento, riguardava l’inclusione del principio di
imparzialità31, altro requisito fondamentale dell’agire amministrativo formulato in sede comunitaria.
La legge 241/1990, tra gli altri ambiti di intervento, ha prodotto una ridistribuzione delle funzioni
amministrative, trasferendone parte al settore privato, individuato quale partner nell’esercizio di funzioni
precedentemente di esclusivo dominio pubblico.
Tale legge, assurta ora a normativa fondamentale per l’azione amministrativa, mediante l’art. 11, introdusse
per la prima volta, come istituto a carattere generale, l’accordo fra la PA procedente e il privato, destinatario
del provvedimento nale, accordo stipulabile all’esito di un procedimento avviato e istruito dall’ente o
organo competente, nel perseguimento dell’interesse pubblico. Con riferimento al provvedimento nale del
procedimento amministrativo, tali accordi vennero distinti in integrativi e sostitutivi, con la precisazione che
questi ultimi fossero consentiti solo nei casi previsti dalla legge. Con l’intervento, poi, della legge 15/2005, tale
riserva di legge venne eliminata, consentendo così il ricorso all’accordo sostitutivo, in teoria, in via generale,
e trasformando l’accordo fra parte pubblica e soggetti privati in un modulo ordinario di amministrazione
pubblica.
27 Sul punto, per ogni approfondimento, si rinvia a quanto osservato in Laus, Federico. (2018). Il rapporto collaborativo tra
pubblico e privato nella contrattazione pubblica. Unione europea e ordinamenti nazionali: analisi comparata di modelli e riforme.
Bologna: Bononia University Press.
28 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
29 Legge 11 febbraio 2005, n. 15, per l’appunto contenente modiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa.
30 Si pensi, difatti, alla coincidenza temporale con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché con il Libro Verde 2004.
31 Introdotto dall’art. 7 legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplicazione, la competitività
nonché in materia di processo civile”.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 85
La disciplina degli accordi tra pubblico e privato, come anticipato, costituisce un primo strumento di
collaborazione tra le suddette parti, nonché un fondamentale stimolo per il successivo dibattito in tema di
obbligazioni contratte dalla pubblica amministrazione.
Tanto più che, come si vedrà, il ruolo del contraente pubblico è stato progressivamente spogliato della sua
assolutezza, nello svolgimento delle funzioni prive di carattere autoritativo, avvicinandosi maggiormente allo
status di un soggetto di diritto privato.
La collaborazione tra PA e privati si sviluppa, certamente, secondo modelli di relazione, nei quali si intrecciano
gli interessi pubblici e privati, nalizzati allo svolgimento in comune di un’attività di rilevanza pubblica. È
indubbio che l’attenzione verso tali rapporti sia attribuibile alla convinzione (astrattamente più che fondata)
che tale collaborazione possa contribuire all’attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione
pubblica e di efcienza dell’azione amministrativa32.
Alla luce di quanto già osservato, occorre precisare che tanto l’attività amministrativa quanto l’attività
negoziale della PA sono nalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico33. Tuttavia, mentre nell’attività
amministrativa l’esercizio del potere dell’amministrazione trova la propria legittimazione nella norma che le
attribuisce il potere e la propria conformità alla fattispecie legale nel raggiungimento in concreto delle nalità
di pubblico interesse, il cui perseguimento è indicato dalla legge medesima; con riferimento, invece, all’attività
negoziale dell’ente pubblico, gli obiettivi sono raggiungibili solo con l’accordo dell’altro contraente34.
La frequenza dei casi, però, in cui il rapporto incontra fasi patologiche spinge l’interprete a interrogarsi in
ordine alla possibile convivenza degli interessi e obiettivi che motivano le parti, da ricercarsi innanzitutto
nell’aspirazione dell’amministrazione pubblica ad un virtuoso esercizio delle funzioni attribuitele, il quale si
scontra con la carenza di fondi, i patti di stabilità, i vincoli comunitari, le anomalie burocratiche, nonché gli
inadempimenti di varia natura dei partner privati.
L’intento dello studioso non può che essere quello di cercare di chiarire come si coniughino tra loro gli interessi
pubblici e quelli privati e quali siano le possibili evoluzioni dei rapporti, affrontando le problematiche da
esse derivanti.
Pare, peraltro, che negli ultimi tempi l’incontro tra gli interessi pubblici e quelli privati stia ruotando intorno
all’espressione “collaborazione pubblico-privata”, intesa in un’ottica ulteriormente differente rispetto a
quella tradizionale e letterale, di frequente afancata a quella di partenariato pubblico-privato, di matrice
anglosassone e comunitaria35, rispetto alla quale non trova sempre un’esatta sovrapposizione.
Rinviando alle opportune sedi per un’analisi delle singole disposizioni codicistiche, il settore della
collaborazione tra pubblico e privato è ora largamente disciplinato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Tale Codice presenta numerose novità, rispetto al previgente Codice D.Lgs.163/2006, tra le quali si evidenziano
la disciplina relativa alla fase esecutiva dell’appalto e al suo controllo, la disciplina specica in tema di
concessioni di lavori e di servizi e la caratterizzazione dell’elemento del rischio operativo, nonché la disciplina
delle forme di partenariato pubblico-privato. Altrettanto signicativi paiono gli accenti sull’elemento qualitativo
dei progetti e sull’idea progettuale, il favor partecipationis di matrice comunitaria (specialmente destinato
32 Sul punto si richiamano le osservazioni di Mastragostino, Franco. (2011). Premessa. In Franco Mastragostino (ed.), La
collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Torino: Giappichelli.
33 Sul tema, si ricorda Dugato, Marco. (1996). Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti. Milano:
Giuffrè.
34 Pajno, Alessandro. (2010). Gli enti locali e gli strumenti di diritto privato. Diritto Amministrativo, 3, 555-600.
35 Con particolare riferimento al già esaminato “Libro Verde sulle partnership di tipo pubblico-privato e sul diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni” (COM (2004) 327), di certa rilevanza per la disciplina nazionale.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 86
alle PMI), la informatizzazione della procedura e il rilievo di procedure che favoriscono la cooperazione con
il partner privato, quale ad esempio il partenariato per l’innovazione.
Anche in tale ambito, non può non venire in rilievo il principio di leale collaborazione tra pubblico e privato,
che trova fondamento nel principio di buona fede e che il diritto comunitario, nonché alcune normative
speciali, hanno già posto a fondamento del rapporto collaborativo in senso lato, ivi comprendendo, quindi,
anche il procedimento amministrativo ordinario36. A tal proposito, il principio di leale collaborazione deve
“permeare, nell’attuale assetto ordinamentale, improntato ad accentuata sussidiarietà orizzontale, i rapporti
tra privati e pubblica amministrazione”37.
La normativa e la giurisprudenza proprio in tema di contrattazione pubblica ha individuato il nucleo essenziale
dei principi applicabili al rapporto di collaborazione pubblico-privata, a prescindere dalla qualicazione
contrattuale specica, riassumibili nei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, par condicio, buon
andamento, legalità, semplicazione, favor partecipationis, leale collaborazione, efcienza, tempestività,
certezza, correttezza, non discriminazione e proporzionalità. Nello specico, risalta in particolare la stretta
connessione tra l’andamento dell’amministrazione pubblica e la corretta attuazione dei principi di concorrenza
e di trasparenza. Ove l’equilibrio del mercato viene rispettato e favorito, lì vi sono maggiori opportunità di
raggiungimento dell’interesse pubblico e dell’efcacia amministrativa.
4.1 Il servizio pubblico: da assunzione di doveri della pubblica amministrazione a sede di attuazione
della collaborazione pubblico-privata
Richiamando le osservazioni già svolte sul servizio pubblico e le sue caratteristiche, discutendo della
partecipazione del cittadino all’attività della pubblica amministrazione, non può mancare il riferimento alla
erogazione dei servizi pubblici afdata al partner privato mediante contratti di appalto o di concessione.
L’attenzione alla nozione di servizio pubblico è fortemente cresciuta, in parallelo alla politica concorrenziale38
incisiva sui proli gestionali del servizio (in ipotesi di apertura al mercato) di sollecitazione unionale39.
Interviene in prima istanza il dettato della Costituzione, ove all’art. 43 afda alla legge, a ni di utilità
generale, la riserva, in via originaria o successiva, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti, di determinate imprese o attività, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali e abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Tale articolo, sebbene non definisca la nozione di servizio pubblico, attribuisce alla legge il potere di
disciplinare e delimitare lo svolgimento di una determinata attività, ove riferibile a interessi generali preminenti
e ove riconducibile a un servizio pubblico essenziale.
L’art. 43 va, poi, necessariamente letto alla luce del disposto dell’art. 41 Cost., e in particolare al suo comma
3, che prevede la riserva alla legge della facoltà di determinare i programmi e i controlli opportuni afnché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a ni sociali.
La Costituzione, quindi, afda al legislatore e alla gestione pubblica la disciplina di attività economiche
riconducibili a servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale, per ni sociali.
36 Così, ad esempio, il legislatore con la previsione degli oneri in capo all’amministrazione ex art. 10-bis, legge 241/1990.
37 Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1761, 26/03/2010.
38 Al riguardo, Roberti, Gian Michele. (2012). La dimensione europea della politica di concorrenza. federalismi.it, 3, 8.
39 Di particolare interesse, al riguardo, tra i tanti, Cerulli Irelli, Vincenzo, e Luciani, Fabrizio. (2007). Diritto comunitario e diritto
interno, tra Stato e regioni. Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 5, 859.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 87
La Dottrina si è lungamente interessata alla nozione di servizio pubblico40, resa ancor più incerta dalla
terminologia variamente assunta a livello comunitario41.
In una prima fase l’interpretazione maggioritaria privilegiava il dato soggettivo, denendo come pubblico
solo il servizio imputabile allo Stato e a enti pubblici in genere, nonché dagli stessi gestiti, direttamente o
indirettamente.
Tuttavia, in ragione della diffusa partecipazione dei soggetti privati alla gestione ed erogazione di servizi
pubblici, tale teoria c.d. “soggettiva” è stata progressivamente abbandonata a favore della teoria “oggettiva”.
La nozione di servizio pubblico in senso oggettivo si è, invece, concentrata sull’elemento teleologico del
soddisfacimento di interessi sociali, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che eroga in
concreto il servizio.
A ulteriore chiarimento e miglioramento della denizione, è intervenuta una denizione c.d. “eclettica” di
servizio pubblico, secondo cui, se è vero che la gestione del servizio può indifferentemente essere afdata a
soggetti pubblici o privati, la relativa titolarità deve comunque essere riservata alla pubblica amministrazione,
quale sintesi tra la teoria soggettiva e quella oggettiva.
Secondo tale teoria moderna l’attività del servizio pubblico deve essere rivolta al pubblico, con modalità
tipiche dell’iniziativa imprenditoriale, in virtù di un obbligo di erogazione in capo alla PA. Ne consegue,
quindi, la valorizzazione della modalità organizzativa del servizio, tale da garantirne la fruizione da parte dei
consociati, attraverso una gestione che risponda appieno alle esigenze della collettività42. Si tratta in effetti
di una concezione di servizio pubblico che riconosce nel momento dell’organizzazione del servizio il ruolo
fondamentale della amministrazione, in base al quale il momento della relativa prestazione può essere afdato
anche a un soggetto non dotato di potere amministrativo, come, appunto, un privato43.
Sul punto, recentemente ed efcacemente, è stato riconosciuto il carattere di servizio pubblico alle attività
destinate al soddisfacimento di esigenze di ordine collettivo e, perciò, istituite e organizzate dai pubblici poteri
in modo tale da assicurarne l’esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di universalità,
continuità e qualità gestionale44.
L’attività di servizio pubblico è, quindi, sottoposta a controlli e a programmazione nalizzata al raggiungimento
di nalità sociali e pubbliche. Tra queste, ad esempio, l’uniformità, la continuità e la capillarità del servizio.
Tale caratterizzazione consente di ritenere legittime le deroghe alle regole generali delle attività economiche,
in particolare sotto il prolo organizzativo, senza, tuttavia, che possa essere lesa l’obiettiva economicità
dell’attività privata stessa, necessaria per garantire l’equilibrio utile a contrastare interruzioni o detrimento
del servizio45.
E, come esplicitato in sede unionale, nell’ambito delle attività d’impresa suscettibili di essere qualicate
come servizio pubblico, lo Stato gode, nei limiti previsti dall’ordinamento, di un potere d’intervento maggiore
di quanto normalmente riconosciuto dal dominio della concorrenza. Imposizioni di obblighi di servizio e
40 Si rinvia, per l’approfondimento della nozione di servizio pubblico, ad altri scritti, a essa dedicati. Tra i tanti: Caia, Giuseppe.
(2005). I servizi pubblici. In Leopoldo Mazzarolli, Giusseppe Pericu, Fabio Alberto Roversi Monaco, Alberto Romano, e Franco
Gaetano Scoca (ed.), Diritto amministrativo. Vol. II. Bologna: Monduzzi; Alessi, Renato. (1978). Principi di diritto amministrativo,
vol. I. Milano: Giuffrè; Merusi, Fabio. (1990). Servizi pubblici instabili. Bologna: Il Mulino; Pototschnig, Umberto. (1964). I pubblici
servizi. Padova: Cedam; Napolitano, Giulio. (2006). Servizi pubblici. In Sabino Cassese (ed.), Dizionario di Diritto pubblico (p.
5517). Milano: Giuffrè.
41 Nella disciplina UE, infatti, il riferimento è frequentemente a servizi di interesse economico generale (artt. 14 e 106 TFUE).
42 Così, Caringella Francesco. (2018). Manuale di diritto amministrativo. Roma: DIKE, p. 971, citando l’innovazione dottrinale di
Caia (2005), quale “teoria eclettica”.
43 In tal senso, Caia (2005), in particolare a p. 147 e p. 157.
44 Così, Caia, Giuseppe. (2018). Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenza
di riordino). Osservatorio AIC, 3, 331.
45 Sul criterio di economicità quale requisito fondamentale di garanzia della continuità del servizio, Caia (2018), p. 335.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 88
compensazioni degli obblighi stessi incidono inevitabilmente sul normale atteggiarsi dei rapporti tra operatori
economici, come anche l’usuale inasprirsi delle regole attinenti all’organizzazione interna degli stessi46.
Pertanto, in tali settori si realizza un complesso e articolato rapporto tra amministrazione e cittadini, fondato,
comunque, sui principi sopra affermati.
4.2 L’amministrazione condivisa
Interessanti, inne, sono le pratiche di collaborazione civica o di amministrazione condivisa – intese come
l’insieme delle attività basate sulla partecipazione e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per
la cura, la rigenerazione e lo sviluppo dei c.d. beni comuni urbani –, che rappresentano senz’altro, nell’ampio
e articolato fenomeno della sharing economy, uno degli aspetti più interessanti nella prospettiva del diritto
pubblico, da sempre attento all’individuazione di modelli organizzativi nuovi e più adeguati al perseguimento
di obiettivi di interesse generale. Si tratta, come è noto, di modelli che non sostituiscono, bensì afancano il
tradizionale approccio alla cura degli interessi pubblici fondato sull’intervento diretto dei pubblici poteri47.
Il “regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni
comuni urbani” o “regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni” o, più semplicemente,
“regolamento sull’amministrazione condivisa” è un atto normativo avente a oggetto la disciplina delle forme
di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione (in specie quella comunale), nalizzate alla cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Tali collaborazioni si intraprendono o per iniziativa
dei cittadini o su sollecitazione dell’amministrazione, mediante la stipula dei c.d. “patti di collaborazione”,
nel pieno rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. In altri termini, il regolamento ha a
oggetto la disciplina del modello organizzativo di amministrazione condivisa, il quale consente a tutti i cittadini
(singoli o associati) e all’amministrazione di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario.
Tale strumento giuridico si è diffuso rapidamente in Italia, a seguito della prima sperimentazione “pilota”
del comune di Bologna, venuta alla luce il 22 febbraio del 2014. Il Comune di Bologna ha approvato, il 19
maggio 2014, il regolamento sulle forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani48 e successivamente è intervenuta l’adozione di oltre 200 regolamenti
comunali sul tema.
I regolamenti sull’amministrazione condivisa consentono di attuare i principi di autonomia regolamentare
e, soprattutto, di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 Cost., senza la necessaria (e usuale) intermediazione
legislativa, garantendo rapidità nell’iter di approvazione, adattabilità rispetto alle peculiarità territoriali e
facilità nella eventuale fase di modicazione; essi, inoltre, consentono ai cittadini di partecipare legittimamente
alla vita pubblica, realizzando forme di democrazia partecipativa, e ponendo le basi per una nuova relazione
tra cittadino e pubblica amministrazione.
5 La tutela del rapporto tra cittadino e amministrazione: cenni sulla trasparenza
Inne, brevemente, pare opportuno ricordare come le diverse modalità relazionali tra cittadino e pubblica
amministrazione richiedano un adeguato sistema di tutele e garanzie, che consentano l’effettiva realizzazione
del rapporto e la concreta partecipazione del cittadino.
In particolare, al di là degli strumenti giudiziali di tutela, nella fase siologica del rapporto trova un ruolo di
particolare spessore il principio di trasparenza e il conseguente diritto d’accesso.
46 Così, in merito al sistema bancario, Dugato, Marco. (2018). L’attività bancaria e il servizio pubblico. Banca Impresa Società, 1,
6, che, di seguito, a p. 8, individua i seguenti caratteri tipici dell’intervento pubblico sui servizi pubblici: a) regolazione tecnica del
dettaglio dell’attività; b) accesso al mercato regolato e subordinato a un provvedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio
sulla base di requisiti predeniti; c) denizione dei requisiti organizzativi essenziali degli operatori gestori; d) controllo su tariffe e
prezzi e mitigazione dell’autonomia contrattuale.
47 In tal senso, Tubertini, Claudia. (2019). Sviluppare l’amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) e
leale collaborazione: riessioni e proposte. Istituzioni del Federalismo, 4, 971, cui si rinvia per l’attento approfondimento.
48 Attualmente accessibile su http://partecipa.comune.bologna.it/sites/comunita/les/allegati_blog/odg_172_reg.beni_comuni_
urbani_pgn_45010_2014.pdf.
Federico Laus
La posizione del cittadino nelle relazioni con la pubblica amministrazione in Italia
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 62, 2021 89
Innanzitutto, l’art. 10, legge 241/1990, ha introdotto il diritto d’accesso ai documenti amministrativi, offrendo
la possibilità ai soggetti legittimati (di cui all’art. 7 della stessa legge) “di prendere visione degli atti del
procedimento” e “di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare
ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”, fondamentale istituto partecipativo del procedimento
amministrativo, e condizione di una amministrazione aperta.
Come noto, l’art. 1, c. 1, D.Lgs. 33/201349 prevede che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”50, da esercitare attraverso
il nuovo strumento dell’accesso civico.
Difatti, l’art. 5 prevede l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni
o dati, introducendo, per la prima volta nell’ordinamento italiano, il “diritto” di chiunque di richiedere i
medesimi (accesso civico semplice e incondizionato) e, inoltre, di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso civico generalizzato51), nel
rispetto di un elenco di interessi-limite, pubblici e privati, di cui all’art. 5-bis del medesimo D.Lgs. 33/2013,
così estendendo sensibilmente la libertà di accesso e il novero dei legittimati.
Rinviando ad altre sedi per un approfondimento sul tema del nuovo diritto d’accesso52, la nuova concezione di
trasparenza rivela, rileva e presuppone un’evoluzione della posizione del cittadino-utente titolare di un potere
di controllo e di supervisione della funzione sociale dell’azione amministrativa, passando da cittadino in stato
di soggezione a giudice53 dell’operato dell’amministrazione, in attuazione della nota impostazione secondo
cui “dove un superiore, pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa dell’amministrazione
dovrebbe essere di vetro”54.
49 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
50 Come modicato dall’art. 2, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
51 Introdotto dall’art. 6, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
52 Tra i tanti, Gardini, Gianluca, e Magri, Marco (ed.). (2019). Il FOIA italiano: vincitori e vinti. Santarcangelo di Romagna:
Maggioli Editore; Galetta, Diana-Urania. (2016). La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione:
un’analisi storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto comparato ed europeo. Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario,
5, 1019; Cerioni, Marta. (2015). Il cittadino-utente delle informazioni pubbliche. Linee di tendenza dal D.Lgs. n. 33/2013 sino alla
“Riforma Madia”. federalismi.it, 22; Corrado, Anna. (2020). L’accesso civico e i poteri del giudice amministrativo: alla ricerca di una
azione in materia di accesso generalizzato. federalismi.it, 10; Lorè, Filippo. (2021). La trasparenza amministrativa, tra conoscibilità e
tutela dei dati personali. federalismi.it, 4; Lipari, Marco. (2019). Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990
all’accesso civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettive. federalismi.it, 17; Colapietro, Carlo. (2019). La terza
generazione della trasparenza amministrativa. Napoli: Editoriale Scientica.
53 Così Colapietro, Carlo, e Iannuzzi, Antonio. (2014). Il cammino della trasparenza in Italia: una prospettiva di partecipazione e
legittimazione. In Licia Califano e Carlo Colapietro (ed.), Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale (p.
120). Napoli: Editoriale Scientica.
54 Turati, Filippo. Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sess. 1904-1908, seduta del 17 giugno 1908, 22962.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR