L'evasione fiscale come problema circolare nelle esperienze storiche: esempi della tarda antichità

AutorPaola Bianchi
Páginas29-50
L’EVASIONE FISCALE COME PROBLEMA CIRCOLARE
NELLE ESPERIENZE STORICHE:
ESEMPI DELLA TARDA ANTICHITÀ
Paola Bianchi
1. Premessa
La cd. esperienza giuridica della tarda antichità, dunque il periodo storico
compreso tra il quarto e il sesto secolo d. C., conobbe differenti problemi. Tra
i principali vi fu quello scale, concretizzatosi in crisi economica, inazione,
pressione e conseguente evasione scale, che vide protagonisti romani e per-
no barbari.1 Il sistema di capitatio/iugatio che caratterizzò tale periodo non
prevedeva la distribuzione del peso scale sulla effettiva capacità dei contri-
buenti, dipendendo lo stesso invece dalle necessità statali, che portavano a
erogare privilegi o a vessare i sudditi laddove le necessità contingenti o più
generali lo richiedessero. La separazione sociale tra honestiores ed humilio-
res, il fenomeno del patrocinium, il controllo effettuato dalla burocrazia im-
periale, la responsabilità dei decuriones, la vincolatività alle professioni e alla
terra sono tasselli di un complesso quadro normativo, in cui, tra legge e prassi
si tenta di mantenere il più possibile saldo e funzionale, anche per far fronte
a episodi di invasione esterna, l’assetto economico e scale. Il tentativo non
si concretizza in un modus operandi sistematico bensì in un proliferare legi-
slativo, di tipo alluvionale che porta con sé una serie di conseguenze, positive
e negative.
Come recentemente sottolineato, il diritto nanziario attuale non può es-
sere correttamente compreso senza la conoscenza del suo sviluppo storico.2
Dunque illustrare qualche esempio storico di come la pressione scale
avesse agito sui rapporti personali o addirittura inciso sullo sviluppo giuri-
dico di istituti potrà offrire un quadro della circolarità storica di problemi e
soluzioni e contribuire ad arricchire il panorama generale del tema scelto in
questo lavoro collettaneo.
1 Sul rapporto tra romani e barbari sotto il prolo scale e specicamente con riguar-
do all’inuenza esercitata nel V sec. su di esso dai potentes, mi sia permesso di rinviare a
Bianchi 2017, pp. 449-490.
2 Cfr. Fernández de Buján 2015, p. 312; vedi anche Martínez Vela 2016.
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Recentemente è stato infatti evidenziato come in caso di abbandono di
terreni e, quindi, in caso di mal utilizzo della proprietà, in difformità al suo
uso sociale (vedi art. 42 Cost.), essi possano essere espropriati per il bene so-
ciale3 e proprio a questo riguardo è stato proposto di utilizzare soluzioni che
l’imperatore tardo antico adottava in caso di agri deserti.4
2. Agri deserti e la lotta all’evasione scale nel IV e V sec. d. C.: le risposte
imperiali5
Il fenomeno degli agri deserti della tarda antichità, e cioè delle terre, pub-
bliche e private, abbandonate, a causa della improduttività dei terreni o a cau-
sa di dissesti nanziari dei proprietari, costituiva uno specchio di problemi
sociali ed economici e, di conseguenza, anche di nanza imperiale. In realtà
di tratta di fenomeni sociali ricorrenti: soluzioni pratiche per sfuggire ad one-
ri nanziari non sostenibili, o, come detto da Morelli, “fenomeni sociali che,
con o senza soluzione di continuità, si ripetono in epoche diverse”;6 e, a questi
fenomeni, lo Stato “reagisce con le stesse misure, o almeno con misure ana-
loghe: misure che, dettate da una politica economica intesa essenzialmente a
salvaguardare le entrate del sco, producono gli stessi effetti negativi”.7
Gli imperatori reagiscono a tale fenomeno attraverso una serie di leggi mi-
ranti a contrastarlo ma non si muovono secondo un piano sistematico: come
accennato in premessa, l’insieme della legislazione su questo problema ha ca-
rattere alluvionale; con essa si cerca di arginare il fenomeno senza tentare di
prevenirlo; gli interventi normativi oscillano tra promesse di esenzioni scali
per chi si prenda cura dei fondi abbandonati (ad es. nel 365, con CTh. 5,11,8, si
prevede, per chi curasse un fondo abbandonato, un’immunità scale triennale8)
3 Maddalena 2014, pp. 105 ss.; v. di Fiorentini 2017, pp. 84 ss.
4 Maddalena cita C.11.59.8 e C. 11.59-11 unendo, arbitrariamente come ben messo
in luce da Fiorentini 2017, p. 86, due costituzioni: C. 11.59.8 e C. 11.59.7. Di quest’ultima
non comprende lo scopo del dettato normativo che non è quello di “riattivare la funzione
sociale della proprietà soffocata dall’inerzia del titolare”, (così Fiorentini 2017, cit., p. 86)
quanto quella, molto più concreta e contingente e, soprattutto, molto più realistica e lonta-
na da ipotesi dogmatiche moderne di proiezione, di recuperare i tributi come l’imperatore
stesso afferma esplicitamente.
5 Gli argomenti qui trattati sono ripresi, con modiche da Bianchi 2018.
6 Morelli 2000, p. 167.
7 Morelli 2000, ibidem.
8 CTh. 5.11.8 [Idem AA. a]a Runum P(raefectum) P(raetori)o. Quicumque posside-

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