Il diritto al riposo settimanale come elemento di inclusione sociale: profili di diritto costituzionale italiano ed europeo

AutorRaffaele Guido Rodio
Cargo del AutorOrdinario di Diritto costituzionale
Páginas279-287

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I Rilievi preliminari

La temática della esclusione sociale in materia di lavoro offre al costituzionalista numerosi spunti di riflessione, sia con riferimento alia disciplina interna di un singólo sistema, sia con riferimento al diritto eurounitario.

Tra questi, una riflessione di sicuro interesse puó essere rappresentata dalla ana-lisi della temática del diritto al riposo settimanale del lavoratore, la cui disciplina - a seconda di come essa é strutturata - puó tradursi, specie in una societá ormai multietnica e multiculturale come quella europea, in un fattore di esclusione oppure di inclusione sociale.

É evidente, infatti, che un irrigidimento di tale disciplina (ad esempio imponendo il riposo settimanale solo in una determinata giornata o, al contrario, lasciando ai datori di lavoro ampia liberta di scelta nella fissazione di tale giornata) puó comportare notevoli ripercussioni su numeróse situazioni giuridiche tutélate a livello costituzionale, tra le quali l'unitá familiare, la liberta religiosa, etc., favorendo la creazione di possibili fattori di esclusione sociale a carico dei singoli o delle forma-zioni sociali.

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2. Il diritto al riposo settimanale nel sistema italiano: la giurisprudenza della corte costituzionale e della corte di cassazione

Nel sistema italiano il diritto del lavoratore al riposo settimanale previsto dall'art. 36 Cost. é stato visto per un lungo periodo di tempo - forse in una visione sotto taluni aspetti limitativa - come un diritto afferente quasi esclusivamente la mera sfera económica dell'individuo (in una sorta di contrapposizione/compensazione tra il diritto/dovere di lavorare ed il correlato diritto/dovere di riposare).

Oggi, in realtá, non sembra piú cosi recisamente sostenibile la sostanziale "indi-fferenza" - frutto di una lettura meramente economicistica del diritto al riposo - del dies nel quale il lavoratore é esentato dalla propria prestazione, come a suo tempo sostenuto dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze nn. 146/1971, 105/1972 e 150/1987 e come parimenti ritenuto dalla dottrina1.

Il riposo settimanale non sembra solo - o non pare possa essere visto solo - quale momento per ritemprare le forze di un individuo inserito in una catena produt-tiva, cosi limitando gli "interessi apprezzabili" in gioco (Corte costituzionale, n. 150/1967) al solo diritto alia salute psico-fisica del lavoratore che, pur costituendo comunque "uno dei criteri fondamentali in base ai quali si deve valutare la «ragione-volezza» della determinazione della periodicitá dei riposi"2, non sembra possa pero esaurire del tutto il novero di siffatti interessi.

Tale diritto, infatti, appare correlato a tutta una serie di altri doveri, diritti e prin-cipi che la Costituzione ha consacrato in altre disposizioni e che non sembra pos-sano essere del tutto disattesi in una - alia fine - semplicistica individuazione dei limiti del diritto al riposo settimanale3.

Da tale punto di vista é ben nota la contrapposizione che per lunghi anni ha caratterizzato le posizioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione (che indi-viduava il riposo settimanale come quello da godersi con periodicitá ogni sei giorni di lavoro) e della dottrina dominante (che invece riferiva il termine "settimanale" al riposo goduto, appunto, nellambito del periodo di una settimana di calendario);

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cosí come altrettanto noti sonó le ragioni ed i presupposti che hanno condotto la questione innanzi alia Corte costituzionale, che l'ha affrontata in piú di unbccasione.

Nella prima (sent. n. 150/1967) la Corte accolse la questione di legittimitá costituzionale dell'art. 16 del R.D.L. n. 2328/1923, precisando che l'art. 36 Cost. impone "un'alternanza periódica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del lavoro per 24 ore consecutive, ogni settimana", anche se il precetto costituzionale "non regola lesercizio del diritto", per cui devono considerarsi costituzionalmente legittime quelle norme che, "nei limiti strettamente indispensabili, di volta in volta, autorizzano il riposo ad intervalli piú lunghi di una settimana, ponendo la condi-zione che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative"4.

In proposito correttamente una parte della dottrina5 nei primi anni '70 dello scorso secólo sottolineava che era «evidente come la Corte non si fosse pronun-ciata in ordine al contrasto interpretativo piú volte ricordato», segnalando che «ció che, secondo la sentenza del 1967, si poteva ricavare dalla norma costituzionale é solo che numéricamente i riposi debbono essere uno per settimana, ma non quale [debba] essere la periodicitá»6.

Nellbriginaria concezione della Corte, dunque, deve prendersi atto di una scissio-ne tra la previsione del diritto - stabilita a livello costituzionale - e la regolamenta-zione del suo esercizio, demandata invece alia fonte normativa ordinaria.

Secondo la Corte, in sostanza, "l'ampia formulazione" dell'art. 36 fa si che l'alter-nanza periódica di un giorno di riposo dopo sei di lavoro, pur essendo la "forma di periodicitá che piú comunemente si verifica", non sia tuttavia la sola possibile, essendo lasciata alia discrezionalitá del legislatore l'eventuale individuazione di altre, nel rispetto del limite di ragionevolezza di una "media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative".

Né a risultati significativamente diversi é pervenuta poi la Corte nella successiva sentenza n. 146/1971, nella quale si parte ancora una volta dal presupposto che l'art. 36 non pone alcuna prescrizione in ordine all'esercizio del diritto al riposo setti-manale, per cui questo deve essere disciplinato "necessariamente" dal legislatore in attuazione del disposto costituzionale nei limiti di ragionevolezza giá individuati nella precedente decisione del 1967.

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Poiché Tart. 36, comma 3, Cost, col termine "riposo settimanale" intende espri-mere sostanzialmente il concetto di periodicitá del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro"7 e poiché la notevole varietá di tipologie di lavoro rende estre-mamente difficile lelaborazione di una disciplina normativa unitaria ed uniforme, "deve necessariamente ammettersi la legittimitá...

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