Il contratto di pilotaggio

AutorElisabetta Giovanna Rosafio
Páginas171-192
IL CONTRATTO DI PILOTAGGIO *
Elisabetta Giovanna ROSAFIO
Ordinario di Diritto della navigazione
nell’Università degli studi di Teramo
ABSTRACT: The author, after reviewing the problems connected to the provision of
the pilotage service, within technical-nautical services, examines the contents
of the pilotage contract, also in light of the amendments to the Navigation Code
introduced by Law No. 230 of December 1, 2016, with particular attention to the
liability of the pilot and of the shipowner, to insurance and to the provided limits
of liability.
Keywords: pilotage contract; pilotage service; liability of the pilot.
SOMMARIO: I. PREMESSA.—II. LA DISCIPLINA DEL PILOTAGGIO TRA VECCHIE E NUOVE
QUESTIONI.—III. LA STRUTTURA DEL CONTRATTO.—IV. LA DISCIPLINA DI CUI ALLA L. 1
DICEMBRE 2016, N. 230 E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
I. PREMESSA
L’entrata in vigore in data 3 gennaio 2017 della l. 1 dicembre 2016, n. 230
ha determinato modif‌iche sia alla struttura del contratto di pilotaggio 1, come
* Il presente contributo è stato realizzato nell’ambito del progetto di ricerca «El transporte como
motor del desarrollo socio-económico: soluciones legales», f‌inanciado por el Ministerio español de Eco-
nomía y Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional —MINECO/FEDER/UE—
(Ref. DER2015-65424-C4-1-P).
1 Al riguardo si veda F. BERLINGIERI, alcune considerazioni sulla auspicabile revisione del codice
della navigazione, in Dir. maritt., 2015, 3, il quale, ben prima della riforma, riteneva dovessero essere
oggetto di modif‌iche gli artt. 91, 92 e 93 c. nav., nonché le disposizioni contenute nel regolamento di
esecuzione, dovendosi trasferire «la normativa più specif‌ica, che può essere più frequentemente sogget-
ta a modif‌iche e integrazioni, ad un regolamento ministeriale». Già G. PESCATORE, La corporazione dei
piloti, Milano, 1942, 190, rilevava che la diffusa applicazione pratica del servizio di pilotaggio e gli inti-
mi rapporti con gli istituti fondamentali del diritto risultavano essere elementi decisivi per l’inserimento
della disciplina nell’allora emanando regolamento di esecuzione del codice.
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disciplinata dal codice della navigazione, sia al regime di erogazione dei servizi
tecnico nautici, di cui all’art. 14 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, come successi-
vamente emendata 2.
Con riferimento al primo aspetto 3, si propongono di seguito alcune osserva-
zioni, che tengono conto dei rilievi, autorevolmente avanzati e sempre avvalorati
dalla dottrina, circa la stretta commistione di elementi pubblicistici e privatistici
nell’inquadramento dell’istituto 4, f‌in dalla disciplina precedente all’emanazio-
nedel codice della navigazione, di cui al r.d. 30 marzo 1942, n. 327, «Approva-
zione del testo def‌initivo del Codice della navigazione» 5.
L’art. 86 c. nav., sotto la rubrica «istituzione del servizio di pilotaggio», pre-
vede la creazione, mediante decreto del presidente della Repubblica, «nei porti e
2 Sulle modif‌iche apportate al regime dei servizi tecnico nautici di cui all’art. 14 della l. 28 gennaio
1994, n. 84 dalla l. 1 dicembre 2016, n. 230, si veda in particolare U. LA TORRE, I servizi tecnico-nau-
tici dopo la legge istitutiva dell’Autorità di riforma portuale, in Riv. dir. nav., 2017, 449 ss.; R. TRAN-
QUILLI-LEALI, La sicurezza in ambito portuale e poteri dell’autorità marittima, in Riv. dir. nav., 2017,
515 ss.; E. G. ROSAFIO, Il quadro dei servizi tecnico-nautici alla luce della l. 1 dicembre 2016, n. 230 e
del reg. Ue 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017: prime osservazioni,
in Dir. maritt., 2017, 996 ss. Si ricorda che il d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, recante Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 19, concernente le Autorità portuali, ha
apportato alcune ulteriori modif‌iche all’art. 14 della l. n. 84 del 1994, seppur non riguardanti specif‌ica-
mente il pilotaggio, aggiungendo il comma 1-quinquies, per il quale «a seguito dell’esercizio dei poteri
del comandante del porto previsti dall’art. 81 del Codice della navigazione e dall’art. 209 del relativo
Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specif‌ica procedura con-
corsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l’organizzazione di tale società sono
soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modif‌iche
sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
3 Al riguardo, cfr. L. ANCIS, Il nuovo sistema di responsabilità civile dei piloti marittimi, in Dir.
trasp., 2017, 823 ss. Per un quadro generale dell’istituto nella normativa previgente alla modif‌ica di cui
alla l. 1 dicembre 2016, n. 230, cfr., in particolare, G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, Milano,
I-1, 1987, 769 ss.; L. TULLIO, Pilotaggio, in Enc. dir., XXXIII, 1983, 860 ss.
4 Cfr. Rel. min. cod. nav., § 66: «Rispetto al progetto 1940, mi è sembrato necessario apportare
una maggiore fusione, in questo argomento, tra le norme pubblicistiche, che erano già contenute in
questa sede e le norme privatistiche che erano collocate dopo i contratti di utilizzazione della nave. [...]
Ma non può non rilevarsi in materia l’intreccio veramente intimo di norme pubblicistiche e privatistiche
che fa della corporazione dei piloti uno degli istituti più tipici del diritto della navigazione». Sulla com-
mistione tra disposizioni di tipo privatistico e pubblicistico nel pilotaggio, cfr. A. SCIALOJA, Sistema del
diritto della navigazione, I, III ed., 1933, 209, pur riferendosi espressamente alla corporazione; S. CRI-
SAFULLI BUSCEMI, Pilota pratico, corporazione dei piloti, contratto di pilotaggio, Padova, 1932, in specie
158 ss. (per la normativa pre-codicistica) e 249 ss. (per la struttura del contratto, sempre con riferimen-
to alle disposizioni anteriori al codice della navigazione). Nella vigenza del r.d. 27 gennaio 1941, n. 9,
e, quindi, di una disciplina precedente al r.d. 30 marzo 1942, n. 327, «Approvazione del testo def‌initivo
del Codice della navigazione», cfr. G. PESCATORE, La corporazione dei piloti, cit., 1; già pubblicato in
parte, in più saggi, sulla Rivista del diritto della navigazione. In particolare cfr. id., Sulla corporazione
dei piloti. I. La struttura dell’istituto. II. Personalità giuridica della corporazione. III. Proprietà dei beni
destinati al servizio della corporazione, in Riv. dir. nav., I, 1941, 269 ss.; IV. Natura della personalità
della corporazione, in Riv. dir. nav., I, 1942, 111.
5 Al riguardo è utile ricordare che il codice della navigazione, privo di relazione ministeriale, fu
pubblicato una prima volta con r.d. 27 gennaio 1941, n. 9. L’approvazione del nuovo codice civile (r.d.
16 marzo 1942, n. 262) richiese poi nuove modif‌iche con il risultato che il def‌initivo testo del codice
della navigazione, accompagnato dalla relazione ministeriale venne emanato con r.d. 30 marzo 1942,
n. 327. Cfr. I lavori preparatori dei codici italiani, una bibliograf‌ia, reperibile sul sito web https://www.
giustizia.it/giustizia/protected/1303127/0/def/ref/BAR951284/. Sul punto cfr. L. TULLIO, Documenti
per la storia dell’Istituto di diritto della navigazione dell’Università La Sapienza di Roma, in Dir. trasp.,
2002, 125, 138.

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