Il bene giuridico

AutorAntonio Cavaliere
Cargo del AutorProffesore Straordinario di Dirittot penale nell'Università Federico II di Napoli, Italia
Páginas49-51

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Dal punto di vista della scienza penalistica, la legittimità di una politica criminale si valuta alla stregua della sua conformità ai principi di un ordinamento giuridico, che -elaborati, a partire dall’esperienza, dalla cultura giuridica8- hanno acquisito il rango vincolante di Legge fondamentale9.

In ordinamenti da Stato sociale di diritto come quelli tedesco ed italiano, il diritto penale, in quanto strumento lesivo di libertà e dignità della persona, può essere impiegato soltanto per la tutela sussidiaria da offese a beni giuridici, perseguita attraverso strategie di prevenzione generale e speciale positiva10.

La verifica della legittimità della politica criminale in materia di droghe passa allora attraverso una successione di valutazioni: occorre chiedersi 1) quali beni giuridici possa legittimamente tutelare un diritto penale degli stupefacenti; 2) quali condotte risultino almeno pericolose per quei beni; 3) se e in che misura

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quei beni siano disponibili dal titolare, con la possibile conseguenza di escludere l’illiceità di condotte pericolose o lesive; 4) se e in che misura un intervento penale sia utile e necessario per prevenire offese a beni giuridici.

Ebbene, relativamente al bene giuridico, secondo la giurisprudenza italiana, la disciplina penale in materia di droghe mira alla «tutela sia della salute pubblica... Sia -con non minore rilievo- della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico... Negativamente incisi vuoi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza... Vuoi dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità organizzata», nonché alla tutela «delle giovani generazioni»11.

Una tale definizione del bene giuridico è inaccettabile12. L’ordine pubblico è notoriamente una «Rumpelkammer von Begriffen», un concetto vago ed onnicomprensivo, e dunque incompatibile con il principio costituzionale di determinatezza13; in quanto onnicomprensivo, si presta, da sempre, a fondare l’intervento penale contro tutto ciò che il potere costituito definisca disordine, laddove il contributo sussidiario del diritto penale all’ordine può consistere solo nella tutela da offese verificabili ad afferrabili beni di uno o più consociati14, di significatività proporzionata a quelli aggrediti dalla pena. La sicurezza pubblica ha sostanzialmente le stesse caratteristiche vaghe ed onnicomprensive; comprende, in realtà, la sicurezza della vita, dell’incolumità fisica, del patrimonio, etc.; è piuttosto un predicato...

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