Schizzo della disciplina italiana in tema di droghe

AutorAntonio Cavaliere
Cargo del AutorProffesore Straordinario di Dirittot penale nell'Università Federico II di Napoli, Italia
Páginas47-49

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Conformemente a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali1e, recentemente, dalla Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 20042, in Italia il Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309), come modificato nel 20063, sancisce all’art.73 la punibilità della coltivazione o produzione, del traffico e della cessione, anche gratuita, di determinate sostanze comprese in un elenco normativo. Dal 2006, nell’elenco come nel trattamento sanzionatorio vengono equiparate droghe c.d. Leggere e pesanti, mentre vengono distinti i medicinali contenenti sostanze stupefacenti. L’evoluzione normativa, dalla legge del 1954 a quelle del 1975, 1990,

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20064, è univocamente connotata, per quel che concerne le predette condotte, in senso sempre più repressivo. In ordine alla detenzione finalizzata al consumo personale, mentre la legge del 1954 equiparava questa allo spaccio -dando adito ad interpretazioni correttive e questioni di legittimità costituzionale5-, dal 1975 se ne è ritagliato un incerto spazio di non punibilità; essa era condizionata, nel 1975, alla detenzione di una «modica quantità», dai confini indeterminati, e, dal 1990, al mancato superamento del limite della «dose media giornaliera»; con il referendum popolare del 1993, fu eliminato tale limite quantitativo, che, però, è stato reintrodotto nel 2006, con riferimento ad una «quantità massima detenibile»6. Alla non punibilità corrisponde, tuttavia, fin dal 1975 l’assoggettabilità del consumatore a sanzioni amministrative, incidenti sulla libertà di movimento. Le sanzioni penali o amministrative a carico del consumatore possono cessare o essere sospese o essere eseguite alternativamente, se egli accetta di sottoporsi ad un trattamento riabilitativo.

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La disciplina della materia è estremamente più vasta e complessa. In questa sede ci si soffermerà sul nucleo appena abbozzato; scopo del lavoro è infatti proporre alcune riflessioni intorno all’annosa questione della legittimità ed efficacia della politica criminale italiana in materia. Naturalmente, il problema degli stupefacenti è di dimensioni transnazionali, e sovranazionali sono gli attuali vincoli normativi delle politiche criminali statali. Ma lo stato delle cose non offre una buona ragione per non sforzarsi di contribuire, da una prospettiva locale, ad una riflessione dottrinale transnazionale, che possa fornire argomenti per una, magari diversa...

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