El Certificado Sucesorio Europeo: una perspectiva unificadora

AutorAntonio Flamini/Serafina Larocca
Cargo del AutorOrdinario di dirittoprivato nett'Universitá di Camerino/Ricercatrice di diritto privato nett'Universitá di Camerino
Páginas1665-1698

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  1. Il Trattato sull'Unione europea ha istituito l'Unione europea, alia quale gli Stati membri hanno attribuito numeróse competenze per conseguiré i loro obiettivi comuni, ed ha previsto che l'Unione sostituisce e succede alia Comunitá europea (art. I)1. Sonó note le vicende politiche e normative che dalla istituzio-ne della Comunitá europea del carbone e dell'acciaio (CECA)2 hanno portato prima alia nascita della Comunitá Europea dell'Energia Atómica (EURATOM) e della Comunitá económica europea (CEE)3, con finalitá strettamente economi-che, poi alia sua trasformazione in Comunitá europea, determinata dalla volontá di ampliare le competenze anche a settori non economici, ed infine alia nascita

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    dell'Unione4. É stato un processo lungo e molto lento, che ha determinato una profonda trasformazione delle originarie istituzioni europee, delle normative so-vranazionali e, di conseguenza, di quelle nazionali, ma, soprattutto, del modo di vivere e di pensare dei cittadini europei. Bastí pensare alia creazione del c.d. spazio Schenghen, con il quale gli Statí hanno eliminato i controlli alie frontiere e crea-to un único sistema di vistí ed ingressi, per cui i loro cittadini non sonó stranieri, con la possibilitá quindi di una liberta di circolazione senza limitazioni; o, ancora, al progetto Erasmus grazie al quale gli studentí universitari europei possono effet-tuare un periodo di studio in una universitá straniera riconosciuto dalla propria universitá, incoraggiando cosi non soltanto l'apprendimento, ma soprattutto la conoscenza di culture diverse e la convivenza con esse. Questí sonó esempi di in-terventí che hanno lo scopo di favorire l'integrazione tra i cittadini europei a livel-lo sociale, económico e cultúrale, voltí a creare una vera cittadinanza europea, nel rispetto delle culture e delle tradizioni dei popoli, pur tra loro diversi, del vecchio continente. Una integrazione che non sia soltanto fórmale puó awenire esclusiva-mente se si realizza in conformitá alie Costítuzioni degli Statí membri e con la par-tecipazione democrática dei cittadini alie istítuzioni dell'Unione5, accompagnata dalla loro consapevolezza di far parte di un'entítá sovranazionale i cui membri sonó «unití nella diversitá». Un cammino ancora lungo che tende alia meta, come auspica la maggioranza degli europei, della creazione di una entítá sovranazionale con istítuzioni democratíche alie quali i cittadini partecipino non soltanto formalmente, ma come soggettí attívi di un popólo che pur nelle diversitá é consapevole delle grandi opportunitá che offre lo stare insieme nell'Unione. Una coscienza comune europea si realizza formando il cittadino europeo, che non puó essere soltanto chi ha la cittadinanza di uno Stato membro (art. 9 T.U.E.), ma si identifica in un soggetto consapevole dei dirittí e dei doveri che la cittadinanza comporta. Alia predisposizione di queste condizioni deve indirizzarsi la legislazio-

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    ne europea, non soltanto attraverso i Trattati, ma anche con la normativa emana-ta in attuazione delle competenze attribuite all'Unione6. Indicativa in proposito é la trasformazione e, cogliendone gli aspetti positivi, l'evoluzione dei Trattati che all'originario obiettivo di istaurare un grande spazio económico europeo con la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali7, hanno gradualmente aggiunto nuovi orizzonti recependo quei valori che sonó a fondamento delle Costituzioni degli Staü nazionali. Poiché l'Unione si fonda sui valori del rispet-to della dignitá umana, della liberta, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone apparte-nenti a minoranze (art. 2, T.U.E.), il rispetto e l'osservanza dei diritti fondamentali non ha piú come unici riferimenti le Costituzioni8, ma anche i Trattati dell'Unio-ne, che costituiscono la sua Carta fondamentale9. Tuttavia una piena attuazione di tali valori potra awenire soltanto attraverso una grande rivoluzione cultúrale che renda i cittadini europei pienamente consapevoli di far parte di una societá carat-terizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giusti-zia, dalla solidarietá e dalla paritá tra donne e uomini (art. 2, T.U.E.), nella quale lo spazio di liberta, sicurezza e giustizia senza frontiere interne sia rivolto non soltanto al mercato ed alia realizzazione degli interessi di carattere económico, ma anche e soprattutto all'attuazione dei diritti fondamentali della persona. Tra questi si possono senz'altro annoverare i diritti derivanti da una successione martis causa10, anche quando si tratta di una successione transfrontaliera, di cui possono

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    essere titolari non soltanto gli eredi ed i legatari, ma anche altre persone vicine al defunto ed i creditori dell'ereditá.

  2. II processo di armonizzazione11 del diritto privato europeo ha compórtate il progressivo ampliamente delle competenze, che in alcuni settori -diritto con-trattuale, diritto commerciale, diritto del lavoro- ha riguardato direttamente il diritto sostanziale, mentre in altri si é limitato alia creazione di una cooperazione giudiziaria e di uno spazio giuridico europeo. Inizialmente, tuttavia, il diritto di famiglia12 e le successioni13 erano esclusi dall'applicazione del regolamento del Gonsiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecu-zione delle decisioni in materia civile e commerciale14.

    Tuttavia, é necessario ricordare che, relativamente alia trasmissione dei dirit-ti ereditari, é evidente la connessione con il diritto privato aguardante il mércate comune e che ció ha compórtate una sollecitazione verso un rawicinamento delle discipline nazionali. Infatti, a questo scopo, la Commissione, dichiarando di

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    agiré per la creazione di uno «spazio di liberta, sicurezza, giustizia» all'interno dell'Unione15, ha affidato all'Istituto del Notariato tedesco il compito di effettua-re una indagine volta alia verifica della possibilitá di individuare un núcleo co-mune ai diversi sistemi giuridici europei oppure alia verifica della possibilitá di uniformazione o di rawicinamento di alcuni segmenti del diritto successorio dei singoli Stati dell'UE16.

    L'ampliamento delle competenze da inizialmente economiche ad altri settori che riguardano direttamente la vita ed i rapporti dei cittadini, rivolto alio sviluppo di una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transazionali, ha prima riguardato il diritto di famiglia17 con il regolamento del Consiglio relativo alia competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestá dei genitori sui figli di entrambi i coniugi18, poi abrógate dal regolamento del Consiglio relativo alia competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilitá genitoriale19.

    Successivamente nell'ámbito della cooperazione giudiziaria é stato emanato il reg. UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 che ha introdotto un regime di diritto in-ternazionale uniforme relativamente alie successioni per causa di morte20. II regolamento, éntrate in vigore il ventesimo giorno successivo alia sua pubblicazione, si

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    applicherá nella sua interezza a decorrere dal 17.8.2015, mentre per alcuni artíco-li (77 e 78) l'applicazione é prevista a decorrere dal 16.1.2014 e per altri (79, 80, 81) a decorrere dal 5.7.201221.

  3. II regolamento costítuisce la prima normativa europea in tema di succes-sioni per causa morte che introduce una disciplina uniforme di diritto interna-zionale privato, prevede la creazione di un certificato successorio europeo ed é relativa al diritto delle successioni per gli aspetti caratterizzati da elementi di in-ternazionalitá. Tuttavia, si reputa opportuno precisare che, a livello internaziona-le era stata giá adottata la Convenzione de L'Aja del 2.10.197322, che, pero, non aveva avuto successo anche perché, privilegiando i sistemi successori ispirati alia disciplina típica degli ordinamentí angloamericani, predisponeva uno strumento troppo limitato quanto agli effettí e trascurava la necessitá di un contemperamento fra le diverse soluzioni prescelte dai vari ordinamentí nazionali23.

    Si é accennato al processo di accentramento a livello dell'Unione delle com-petenze nell'ámbito del diritto internazionale privato e processuale che ha preso l'awio con il Trattato di Amsterdam24 ed é culminato, in data 14.10.2009, nella presentazione da parte della Commissione europea di una proposta di regolamento25 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alia competenza, alia legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli attí pubblici in materia di successioni, nonché alia creazione di un certificato succes-

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    sorio europeo26. A conclusione della procedura di approvazione nell'anno 2012 é stato pubblicato il reg. n. 650.

    Le ragioni che hanno indotto il legislatore europeo a dettare norme di diritto internazionale privato nella materia successoria sonó molteplici e vengono individúate nell'accresciuta mobilitá delle persone fisiche in uno spazio sprowisto di frontiere interne, nell'aumento di unioni tra persone di diversa nazionalitá, nell'acquisto di beni situati in altri Stati europei e, soprattutto, nella difformitá di soluzioni adottate dalle legislazioni nazionali in tale materia27.

    L'importanza delle successioni transfrontaliere risulta evidente anche dalle cifre relative al fenómeno successorio: si tratta di almeno 450.000 successioni in-ternazionali per un valore che va da 23 miliardi di euro a piú di 120 miliardi di euro28.

    A fronte di tale situazione di fatto assai complessa e diversificata, era la situa-zione normativa nei diversi Stati membri sia in relazione agli aspetti del diritto successorio sia riguardo alie norme di diritto internazionale privato di fonte na-zionale del...

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