Droghe e libertà di autodeterminazione
Autor | Antonio Cavaliere |
Cargo del Autor | Proffesore Straordinario di Dirittot penale nell'Università Federico II di Napoli, Italia |
Páginas | 58-62 |
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Il bene legittimamente tutelabile in materia di droghe è dunque la salute. E l’assunzione di droghe copre, a seconda della sostanza e delle modalità, uno spettro variabile dall’inoffensività o, al più, remota pericolosità del consumo mo
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dico ed occasionale di alcol, tabacco o spinelli, alla concreta pericolosità e perfino alla dannosità per la salute o addirittura per la vita. La legittimazione di un inter-vento penale dipende, allora, anche dalla legittimità di una tutela della persona da sé stessa, ovvero dalla disponibilità dei beni salute e vita.
Forse è questo l’aspetto più complesso del problema, perché coinvolge opzioni etico-filosofiche, religiose e visioni del mondo che incidono sul modo di concepire la persona ed il rapporto tra essa e la collettività47. Ciò impone, in democrazia, apertura al dialogo e rinuncia a pretese di verità assoluta. E al giuspenalista impone di considerare vincolanti le indicazioni di principio provenienti dal sistema normativo di riferimento48.
La Costituzione italiana si fonda sul primato della persona; e, mirando a conciliare libertà, eguaglianza e fraternité, impone al singolo ed allo Stato doveri di solidarietà verso gli altri, artt.2, 3 Cost. Ora, tra i pilastri del rapporto costituzionale tra individuo e collettività vi è l’intangibilità dell’autodeterminazione della persona sulle proprie scelte esistenziali, sullo sviluppo della personalità, artt.2 e 13 Cost. Ciò costituisce elemento essenziale della dignità umana: essa viene lesa quando la persona, l’essere umano quale Phenomenon, è ridotta a cosa, ovvero ad oggetto di scelte della collettività intorno a cosa possa fare o cosa sia bene per lei o ‘degno’ dell’uomo ‘come dovrebbe essere’.
Perciò la salute, nell’art.32 Cost., è definita diritto, e non dovere, della persona e -per ottime ragioni solidaristiche, che non implicano, né possono implicare, sopraffazione dell’autodeterminazione- «interesse della collettività». Ed anche per questo l’art.32 co.2 Cost., consentendo i trattamenti sanitari obbligatori solo nel «rispetto della persona», secondo l’interpretazione dominante esige che essi siano volti a tutelare non la persona stessa da proprie scelte responsabili, ma la salute di altri consociati, in particolare da contagi49. Da tutto ciò deriva la libertà di scegliere autonomamente se curare la propria salute, se rifiutare le cure,
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se vivere o morire50, quali rischi per la salute o per la vita correre. Perfino suicidarsi o tentare di farlo (o anche rischiarlo, senza volerlo), per quanto contrasti con l’interesse della collettività e sia ciò che meno desideriamo che un altro faccia della propria vita, è lecito, non può essere oggetto di coazione giuridica eteronoma. E così pure decidere di assumere droghe pericolose51.
All’obiezione secondo cui in tal modo s’ignora la componente solidaristica dell’impianto costituzionale, è agevole replicare che un solidarismo rispettoso del primato della persona interviene garantendone l’effettiva autodeterminazione ed offrendo aiuto sia a chi intenda curarsi, sia a chi rifiuti di farlo e voglia essere diversamente aiutato, nel rispetto della sua scelta.
Si obietta che non curare la salute, fumare, bere (ma anche alimentarsi troppo o...
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